CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2019, n. 25645 – L’assolvimento dell’IVA intracomunitaria col metodo dell’inversione contabile in luogo del pagamento dell’IVA all’importazione, costituiva senza dubbio una violazione tale da legittimare l’applicazione delle sanzioni al riguardo previste dall’ordinamento, ma non giustificava la richiesta di un nuovo pagamento dell’imposta