CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2019, n. 25695

Pretesa contributiva Inps – Opposizione avverso le intimazioni di pagamento delle somme pretese dall’INPS a titolo di contributi e sanzioni – Inammissibilità

Rilevato

che con sentenza del 28 novembre 2013, la Corte d’Appello di Potenza, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione con cui il Tribunale di Potenza aveva in parte dichiarato inammissibile in parte rigettato l’opposizione proposta dalla C.L. S.r.l. nei confronti dell’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – S.C.C.I. S.p.A. e di Equitalia Sud S.p.A. avverso le intimazioni di pagamento delle somme pretese dall’INPS a titolo di contributi e sanzioni, dichiarava inammissibile il gravame; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essere la pronunzia del giudice di primo grado, per essere stata la domanda da questi qualificata, sia pur erroneamente, come opposizione agli atti esecutivi, non appellabile ma solo ricorribile per cassazione, in base al principio di ‘ultrattività del rito, secondo cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata sulla base della qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata nel provvedimento impugnato; che per la cassazione di tale decisione ricorre la C.L. S.r.l., affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale l’INPS, pur intimato, si è limitato a rilasciare procura per la difesa in udienza; che la Società ricorrente ha poi presentato memoria;

Considerato

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 618 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’erroneità del convincimento da questa espresso in ordine alla qualificazione della domanda operata dal giudice di prime cure come opposizione agli atti esecutivi;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 46/1999, nel sostenere la non conformità a diritto dell’interpretazione per cui, al fine di far valere, come nel caso in questione, fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, sarebbe esperibile non l’opposizione all’esecuzione ma solo l’opposizione agli atti esecutivi, la Società ricorrente ripropone la medesima censura di cui al primo motivo;

che entrambi gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono dirsi infondati, non valendo a confutare quanto rilevato “per tabulas” dalla Corte territoriale circa la qualificazione dell’originaria azione esperita dalla Società ricorrente come opposizione agli atti esecutivi e, conseguentemente, all’operatività del principio di ultrattività del rito che, ai fini dell’impugnazione della sentenza di primo grado, ne imponeva la ricorribilità per cassazione;

che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver l’INPS svolto alcuna attività difensiva;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.