CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2019, n. 25724

Attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente – Obbligo di iscrizione alla Gestione separata – Accertamento

Rilevato che

La Corte di appello di Milano con la sentenza n. 1866/2017, riformando la pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda di U. V. nei confronti dell’Inps, diretta all’accertamento che nulla era dovuto a titolo di contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli è iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura;

che U. V. ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte controricorrente ha depositato memoria nonché istanza di rimessione della causa alle Sezioni Unite;

Considerato in diritto

1) che, con il primo motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, e dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), entrambi in relazione agli artt. 3, l. n. 179/1958, 10 e 21, l. n. 6/1981, e 7, 23 e 37 dello Statuto INARCASSA approvato con decreto interministeriale 20.12.1995, n. 1189700, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

2) Che con il secondo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 9, l.n.335/1995, dell’art. 18, co. 12, d.l. n. 98/2011, dell’art.2 del d.p.r. n. 322/ 1998 8 art. 360 co. l n. 3 c.p.c.), in riferimento alla eccezione di prescrizione del credito sollevata dall’U. e non considerata dalla corte di appello in quanto assorbita dalla decisione di non dovutezza delle somme in questione;

che il primo motivo è manifestamente fondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018);

che, non essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Milano, che dovrà accertare se sussistano in punto di fatto gli estremi per l’iscrizione presso la Gestione separata tenendo conto del fatto che l’obbligo di cui all’art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante non solo dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato dall’art 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con 1. n. 326/2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione (cfr., in termini, Cass. n. 32166 del 2018, cit.);

che il secondo motivo relativo alla eccezione di prescrizione del credito risulta assorbito in questa sede dall’accoglimento del primo motivo e dal rinvio al giudice del merito che rivaluterà l’intera controversia alla luce dei principi esposti ed anche in punto di prescrizione del credito (credo che non essendoci mai stata una pronuncia di merito sul punto, non ci possa essere pronuncia di legittimità);

che non sono presenti presupposti per la rimessione della causa alle Sezioni Unite, in quanto già affrontati e considerati gli argomenti e le ragioni poste a sostegno della richiesta;

che il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione;

che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.