CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2022, n. 29740
Rapporto di lavoro – Differenze retributive – Svolgimento di lavoro straordinario – Carenza di prova – Sentenza – Vizio della motivazione
Rilevato che
1. con sentenza n. 491 depositata l’8.3.2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale modifica della pronuncia del Tribunale di Nola, ha accolto la domanda di T.L. proposta nei confronti di S. s.r.l. per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 1992 al 5.3.2009 (con mansioni di ragioniere-consulente contabile ed inquadramento nel I livello del CCNL settore Commercio/Terziario) e la conseguente condanna, ai sensi dell’art. 36 Cost. e in riferimento ai parametri minimi previsti dal suddetto CCNL, al pagamento delle differenze retributive e del t.f.r.
2. La Corte territoriale, per quel che interessa, ha precisato che il lavoratore non aveva dimostrato lo svolgimento continuativo, per l’intero periodo, dell’orario indicato in ricorso (ossia 8.30-13.30 e 14.00- 18.00 dal lunedì al venerdì, oltre 8-12 per due sabati al mese) e “sulla base delle eccezioni formulate sono stati formulati i quesiti al c.t.u. dott. G.C., nominata in questo grado di giudizio, al fine di quantificare le differenze retributive dovute al L. in relazione all’orario di 46 ore settimanali e le eventuali differenze di TFR maturato alla luce degli acconti erogati; le mensilità di dicembre 2008 e gennaio e febbraio 2009”; sulla base del seguente quesito, il CTU ha quantificato le differenze retributive corrispondenti, le prime, a euro 32.892,36 e le seconde (retribuzioni di dicembre 2008 e gennaio e febbraio 2009) ad euro 4.956,55.
3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società con due motivi; il lavoratore resiste con controricorso, illustrato da memoria;
4. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Considerato che
1. Con il primo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4., avendo, la Corte territoriale, travisato le risultanze della CTU e, nella specie, avendo attribuito al lavoratore differenze retributive parametrate allo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello ordinario (e pari a 46 ore settimanali, anziché 42 ore) nonostante la motivazione della sentenza avesse rilevato la carenza di prova dello svolgimento di lavoro straordinario. La Corte di appello ha dunque travisato le risultanze della CTU, “rispetto alla quale in sentenza vengono rese affermazioni irrimediabilmente contraddittorie”.
2. Con il secondo motivo del ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., avendo, la Corte territoriale, riconosciuto al resistente la somma di euro 4.956,65 per i mesi di dicembre 2008, gennaio e febbraio 2009, somma peraltro non dovuta, in quanto non richiesta nell’atto introduttivo del giudizio.
3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.
Questa Corte ha affermato che è denunciabile in cassazione (solo) l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (v. Sez. U, n. 8053 del 2014; conf. Sez. U, n. 8054 del 2014).
Il ricorrente, denunciando un vizio della motivazione che più correttamente può individuarsi nella violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. (sul potere di riqualificazione del motivo di ricorso per cassazione, ove sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato, cfr. da ultimo, Cass. n. 18459 del 2021), ha sottolineato la presenza, nel contenuto della sentenza impugnata e nell’elaborato del CTU, di affermazioni inconciliabili nella misura in cui la Corte territoriale, da una parte, ha ritenuto sfornito di prova lo svolgimento di lavoro straordinario (secondo la prospettazione effettuata nel ricorso introduttivo del giudizio) e, dall’altra, ha affidato al CTU un quesito ove si chiedeva di calcolare le differenze retributive sulla base di 46 ore settimanali; coerentemente, l’ausiliario del giudice – come trascritto nel ricorso per cassazione – ha elaborato i conteggi delle differenze retributive distinguendo i compensi dovuti per orario di lavoro ordinario (pari a 42 ore settimanali) e quelli maturati per orario di lavoro straordinario (pari a 4 ore settimanali, con il computo del 15% della maggiorazione). Le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine all’orario di lavoro osservato dal L. sono obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, e configurano una motivazione meramente apparente.
4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La ricognizione dei fatti e delle domande contenuti nell’atto introduttivo del giudizio come riportati nella sentenza impugnata (e altresì nel ricorso per cassazione) evidenzia che il lavoratore aveva dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 1992 al 5.3.2009, in relazione al quale chiedeva la condanna al pagamento delle differenze retributive;
la Corte territoriale (conformemente al giudice di primo grado) ha accertato la instaurazione, per tutto il periodo dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, di un rapporto di lavoro subordinato e ha provveduto sulla domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive in coerenza con l’accertamento compiuto (includendo, pertanto, anche le ultime mensilità di retribuzione). La domanda di pagamento di differenze retributive per gli ultimi mesi di attività lavorativa è stata, dunque, proposta con l’atto introduttivo del giudizio.
5. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, e va dichiarato inammissibile il secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà rendere una motivazione assistita da un criterio logico coerente in ordine all’orario di lavoro straordinario (e alle eventuali differenze retributive) osservato dal L.;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.
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