CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 settembre 2018, n. 22074
Rapporto di lavoro – Collaboratori – Presenza degli elementi tipici del lavoro subordinato – Sussistenza dell’obbligo contributivo
Rilevato che
1. con sentenza in data 16 maggio 2012, la Corte di Appello di Genova ha riformato la sentenza di primo grado e, per l’effetto, ha rigettato l’opposizione a cartella esattoriale svolta dalla C.O.P.D. s.r.l. nei confronti dell’INPS, e ritenuto sussistente l’obbligo contributivo in riferimento a centootto collaboratori della società in considerazione della presenza degli elementi tipici del lavoro subordinato;
2. avverso tale sentenza la s.r.l. C.O.P.D. ha proposto ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, affidato a 12 motivi, al quale ha opposto difese l’INPS con controricorso;
Considerato che
3. con i primi quattro motivi, deducendo violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., la parte ricorrente denuncia l’omessa pronuncia in merito alle eccezioni di violazione del principio del contraddittorio e del diritto di accesso ai documenti amministrativi, di violazione degli artt. 2697 cod.civ., 421, 210 cod.proc.civ., di erronea applicazione dell’art. 2099, secondo comma, cod.civ. e degli errori di quantificazione delle retribuzioni, di violazione del disposto dell’art. 246 cod.proc.civ.; con il quinto mezzo si deduce violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990; i motivi dal sesto all’undicesimo attengono a violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 421, 210 cod.proc.civ., 2099, secondo comma, cod.civ., 246 cod.proc.civ., 2697 cod.civ. e 115, 116 cod.proc.civ., 2094, 2222, 1742 cod.civ., tutti con contestuale devoluzione del vizio di omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione; infine, con il dodicesimo motivo si deduce omessa motivazione quanto all’erroneo inserimento, tra i lavoratori interessati alle violazioni, degli addetti che non svolgevano esclusivamente attività di televendita;
4. in sintesi, la denunciata omessa pronuncia attiene alle eccezioni svolte dalla società in appello ed inerenti all’asserita incompleta documentazione prodotta in giudizio dall’INPS; alla violazione dell’esercizio dei poteri officiosi per la disposta acquisizione d’ufficio di documentazione concernente l’ispezione dalla quale era conseguito il recupero contributivo; alla violazione dell’art. 2099 cod.civ. quanto al computo corretto delle giornate lavorative e delle corrispondenti retribuzioni da erogare ai lavoratori oggetto dell’accertamento ispettivo; alla dedotta incapacità a testimoniare di un teste e dei lavoratori oggetto dell’ispezione; la società lamenta, inoltre, di aver dovuto acquisire, proponendo giudizio amministrativo, la documentazione alla base dell’accertamento ispettivo ed infine che i rapporti di lavoro avevano le caratteristiche del lavoro autonomo e non della subordinazione, diversamente da quanto statuito dalla sentenza gravata;
5. ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
6. la società ricorrente addebita alla sentenza impugnata un errore non adeguatamente ed efficacemente censurato giacché esula dall’ambito di operatività dell’art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia sulle eccezioni svolte in sede di gravame, ed analiticamente indicate nei paragrafi che precedono, trattandosi di argomentazioni difensive disattese, implicitamente, dalla Corte di merito con la sentenza che ha valutato, nel merito, i motivi posti a fondamento del gravame;
7. la doglianza relativa alla violazione della norma di cui all’art. 2697 cod.civ. è configurabile, integrando motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata, secondo le regole dettate da quella norma, mentre laddove la censura sia incentrata sulla valutazione delle risultanze istruttorie (attività regolata dagli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.) il relativo vizio può essere fatto valere ai sensi del n. 5 del citato articolo 360 del codice di rito e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. 13 aprile 2017, n. 9593 e i numerosi precedenti ivi richiamati);
8. sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, ed in particolare ai verbali ispettivi dell’INPS, questa Corte ha più volte affermato il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un’attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall’ispettore nel rapporto, e possono essere acquisiti anche con l’esercizio dei poteri ex art. 421 cod.proc.civ., sì da consentire al giudice, e alle parti, il controllo e la valutazione del loro contenuto; in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori (cfr., da ultimo, Cass. 5 settembre 2017, n. 20768 e i precedenti ivi richiamati);
9. in ordine alla capacità di testimoniare dei lavoratori nelle controversie relative a contribuzioni previdenziali, la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte ritiene (con specifico riguardo al vincolo di subordinazione) che nel giudizio tra datore di lavoro ed istituti previdenziali o assistenziali avente ad oggetto il pagamento dì contributi, qualora sorga contestazione sull’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente necessità di preliminare accertamento di detto rapporto quale presupposto dell’obbligo contributivo, la posizione che il lavoratore assume in detto giudizio determina la sua incapacità a testimoniare, ma ciò non esclude che il giudice possa, avvalendosi dei poteri conferitigli dall’art. 421 cod. proc. civ., interrogarlo liberamente sui fatti di causa (v., fra le altre, Cass. 29 maggio 2006 n. 12729; Cass. 4 agosto 1998 n. 7661);
10. nella specie, la Corte territoriale, sulla base del compendio probatorio acquisito in giudizio, fondato sulle deposizioni testimoniali, sulle informazioni rese in sede ispettiva, sulle emergenze documentali, ha ritenuto provato il rapporto di lavoro subordinato dei numerosi addetti alla vendita, desumendolo dalla esecuzione della prestazione di televenditori senza margini di libertà operativa, all’interno di una rigida organizzazione aziendale che predeterminava, in modo rigoroso, anche i messaggi da inoltrare ai clienti e le persone da contattare, con possibilità solo marginale di aggiungerne altre, avvenendo la prestazione sempre e soltanto su input dell’azienda e del preposto F., al quale erano attribuiti poteri direttivi e di controllo ed anche lato sensu disciplinari, riprendendo gli addetti per ritardi o insufficiente produttività; la possibilità di esecuzione della prestazione da casa costituiva mera eccezione; l’impostazione della prestazione per turni lavorativi dimostrava l’etero-organizzazione della prestazione; le variegate modalità retributive (ad ore o a percentuale sul venduto) si conformavano al disposto dell’ultimo comma dell’art. 2099 cod.civ.; l’inserimento organizzativo e l’operatività degli addetti rimanevano immutate anche per gli operatori ai quali venivano affidati portafogli di clienti già acquisiti e che venivano remunerati solo a provvigione; l’attività direzionale, per prevalenza temporale e qualitativa, connotava la prestazione del predetto F., nella quale i profili retributivi, calcolati sul venduto, sfumavano ad elemento secondario rispetto all’attività direzionale sui lavoratori sottoposti dell’area di vendita impostata dalla società;
11. trattasi di motivazione logica e congruamente motivata, alla luce dei principi affermati in materia da questa Corte in ordine all’apprezzamento del quadro indiziario ai fini dell’individuazione dei caratteri della subordinazione tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (cfr., fra le tante, e in riferimento allo svolgimento di mansioni di addetta a cali center, Cass. 8 gennaio 2015, n. 66);
12. va ricordato che spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v., fra le tante, Cass., 13 giugno 2014, n. 13485);
13. inoltre, alla stregua del testo dell’art. 360, n. 5 cod.proc.civ., nel testo applicabile ratione temporis anteriore alla novella, e della devoluzione alla Corte di legittimità del vizio per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, l’uso della disgiunzione rende palese che una motivazione può essere viziata perché omessa o contraddittoria ma non può, al contempo, mancare ed essere contraddittoria, come invece assume la parte ricorrente, con proposizione inammissibile;
14. neanche sussiste il vizio denunciato con l’ultimo motivo, per avere la Corte motivato anche in ordine agli operatori remunerati solo a provvigione sicché non coglie nel segno la censura con la quale, per incrinare la sentenza impugnata, la parte avrebbe dovuto specificamente contrastare l’affermata analogia nell’inserimento organizzativo e nell’operatività degli addetti, con persistenza dei controlli di produttività e la ritenuta irrilevanza, agli effetti di una diversa qualificazione dei rapporti, della stabilità di fondo della clientela e della presumibile stabilità di entrate;
15. infine nessun rilievo assume, agli effetti della qualificazione dei rapporti dedotti in questo giudizio, e del connesso obbligo contributivo, la diversa qualificazione operata, in altro giudizio, nel senso patrocinato dall’attuale parte ricorrente, non solo perché la sentenza di questa Corte, 11 maggio 2016, n. 9632 è inopponibile all’INPS, che non era parte in causa, ma per il rilievo assorbente dei differenti presupposti in fatto della decisione gravata, e confermata da questa Corte con il precedente richiamato nella memoria illustrativa, che aveva ritenuto di attribuire determinante rilevanza ad alcune clausole contrattuali pattuite tra le parti, al premio incentivante e al patto di non concorrenza, che qualificavano l’impegno assunto dai collaboratori con i caratteri della continuità e della stabilità;
16. la sentenza impugnata risulta, pertanto, immune da censure;
17. le spese vengono regolate come da dispositivo;
18. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass., Sez. U., 17 ottobre 2014, n. 22035 e alle numerose successive conformi);
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 8.000,00 per compensi professionali,oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13,comma 1 -bis.
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