CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 settembre 2020, n. 18963

Tributi – IRPEF – Controllo dichiarazione ex art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973 – Cartella di pagamento – Legittimità

Rilevato

che il contribuente T.S. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR della Campania, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento per IRPEF 2011, ritenendo che non gli fosse stato notificato alcun atto prodromico, con conseguente violazione art. 36 ter comma 4 del d.P.R. n. 600 del 1973;

Considerato

che il ricorso è affidato a quattro motivi:

che, con il primo motivo, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 36 ter comma 4 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 6 comma 5 della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., in quanto l’ufficio aveva prodotto solo in appello un documento, attestante l’avvenuta notifica dell’atto presupposto alla cartella impugnata, costituito da un avviso bonario del 5 dicembre 2014, unitamente alla fotocopia di una cartolina postale di ritorno, recante un numero di spedizione incompleto; era carente della ricevuta di spedizione e recava un timbro postale del 13 novembre 2016 e quindi successivo alla notifica della cartella impugnata, avvenuta nel settembre 2015, si da non potersi collegare all’avviso depositato; sussisteva pertanto un travisamento della prova, per avere la CTR erroneamente ritenuto provato un fatto decisivo, che aveva formato oggetto di discussione fra le parti; inoltre la cartella impugnata aveva ad oggetto il pagamento di somme dovute a seguito di controllo ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente obbligo per l’ufficio di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale;

che, con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione art. 36 comma 4 ter del d.l. n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, in quanto nella cartella di pagamento impugnata era stato indicato solo il nominativo del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella e non già il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, con conseguente fondatezza della formulata eccezione di nullità della cartella impugnata;

che, con il terzo motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione artt. 112 cod. proc. civ. e 36 ter comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto l’art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 impone, al comma 3, l’instaurazione del preventivo contraddittorio endoprocedimentale, mentre, al successivo comma 4, impone all’ufficio di notificare al contribuente l’esito del controllo formale esperito; l’Agenzia delle entrate era pertanto tenuta a notificargli sia l’esito del controllo effettuato, sia l’invito al contribuente di fornire elementi in suo favore, mentre, nella specie, l’ufficio aveva provato di avere inviato al contribuente solo la prova dell’avvenuta comunicazione dell’esito dei controlli effettuati, ma non il precedente invito a produrre elementi in suo favore;

che, con il quarto motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto che egli avesse documentato solo in grado di appello le proprie ragioni, mentre, al contrario, egli aveva eccepito anche in primo grado l’infondatezza della pretesa avanzata dall’ufficio; aveva poi tempestivamente depositato in appello il 9 novembre 2017 documenti idonei a confutare la pretesa dell’ufficio, nel pieno rispetto dei termini di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendo stata l’udienza fissata per il 5 dicembre 2017; aveva infine depositato tempestiva memoria illustrativa, con la quale aveva ulteriormente contestato la pretesa avversaria; pertanto illegittimamente la CTR non aveva esaminato la documentazione da lui ritualmente prodotta;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che il contribuente ha altresì presentato memoria illustrativa;

che il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto è lo stesso contribuente ad aver dichiarato (cfr. pag. 3 del ricorso) che la CTR aveva ritenuto provata la notifica dell’atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata, si che non può parlarsi di omesso esame, da parte della CTR, della censura formulata sul punto dal ricorrente;

che è altresì infondato il secondo motivo di ricorso, essendo la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 11722 del 2010; Cass. n. 11856 del 2017) concorde nel ritenere che per le cartelle, come quella in esame, emesse in epoca successiva al 31 maggio 2008 è sufficiente, per la loro validità, che contengano l’indicazione del responsabile del procedimento, indicazione nella specie sussistente;

che è inammissibile il terzo motivo di ricorso, avendo la sentenza impugnata dato atto (cfr. pag. 3) che l’ufficio aveva ritualmente instaurato il contraddittorio preventivo con l’attuale ricorrente, inviandogli, con nota dell’ufficio di Ischia della direzione provinciale I di Napoli del 5 novembre 2014, l’invito a fornire eventuali elementi favorevoli al contribuente e non presi in considerazione dall’ufficio;

che è da ritenere assorbito il quarto motivo di ricorso;

che, pertanto, assorbito il quarto motivo e dichiarato inammissibile il terzo, vanno rigettati i primi due motivi di ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo; che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto;

P.Q.M.

Dichiarato assorbito il quarto motivo ed inammissibile il terzo motivo, respinge i primi due motivi di ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in € 2.500,00, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.