CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 aprile 2019, n. 10306
Tributi – ICI – Terreni di natura adificabile – Utilizzo a fini agricoli – Applicazione regime agevolato ex art. 2, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 504 del 1992 – Prova – Fascicolo agricolo aziendale ex art. 25, co. 2, D.L. n. 5 del 2012 – Validità
Ritenuto che
1. con sentenza n. 666/2/14, depositata il 10 aprile 2014, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria rigettava l’appello proposto da S.P.P., S.M.P., S.P. avverso la sentenza n. 109/3/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, con compensazione delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di rettifica ai fini ICI, emesso dal Comune di Maida in relazione agli anni dal 2005 al 2009, relativo a due appezzamenti di terreno, di natura edificabile, di cui i contribuenti contestavano l’assoggettabilità all’imposta in quanto condotti a fini agricoli da una dei comproprietari, imprenditore agricolo a titolo principale;
3. la CTR, aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che gli appellanti, su cui incombeva l’onere della prova dei presupposti per usufruire del regime agevolato di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non avessero offerto la prova della destinazione agricola dei terreni, non risultando all’uopo utilizzabile “ratione temporis” il fascicolo dell’azienda agricola, la cui efficacia probatoria anche nei confronti della pubblica amministrazione era stata introdotta solo con l’entrata in vigore dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 5 del 9 febbraio 2012, conv. con modif. dalla I. n. 35 del 4 aprile 2012;
4. avverso la sentenza di appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 24 novembre 2014, pervenuto il 26 novembre 2014, affidato ad un unico motivo; il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Considerato che
1. con l’unico motivo di ricorso i contribuenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 5 del 9 febbraio 2012 e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non aver riconosciuto piena efficacia probatoria al fascicolo agricolo aziendale, in ordine al possesso e la conduzione dei terreni ad uso agricolo da parte del comproprietario S.P.P., sebbene il ricorso di primo grado fosse stato introitato per la decisione in data 16 febbraio 2012, allorché l’art. 25, comma 2, del d.l. n. 5 del 2012 era già entrato in vigore.
Osserva che
1. L’unico motivo di ricorso risulta fondato.
1.1. L’art. 25, comma 2, del d.l. n. 5 del 9 febbraio 2012, conv. con modif. dalla I. n. 35 del 4 aprile 2012, è entrato in vigore in data 10 febbraio 2012; ai sensi di tale disposizione “I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all’articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse.”
Ne consegue che già alla data della decisione del ricorso di primo grado, ed in ogni caso in sede di appello, ai dati ivi riportati andava riconosciuta efficacia probatoria nei confronti dell’ente impositore per una espressa previsione normativa.
1.2. Premessa l’utilizzabilità dei dati, altra questione è chiaramente quella attinente alla verifica della sufficienza, adeguatezza, completezza e rilevanza delle informazioni ivi riportate al fine di provare giudizialmente il possesso in capo al comproprietario dei requisiti per beneficiare del regime agevolativo, previsto per l’utilizzo agricolo di un terreno edificabile, già alla data cui si riferiscono gli avvisi di rettifica impugnati.
Sul punto si ricorda, infatti, che in tema di ICI, l’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, consente di considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, solo a condizione che lo stesso sia posseduto e condotto dai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 9 (coltivatori diretti od imprenditori agricoli) e che persista l’utilizzazione agrosilvo- pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, e quindi una situazione avente carattere oggettivo incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell’area.
2. Tanto premesso, è noto che la violazione dell’art. 115 c.p.c., denunciata dai ricorrenti, può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Vedi Cass. n. 20382 del 2016 e n. 4699 del 2018).
2.1 Nel caso in esame, come innanzi detto, la CTR ha erroneamente omesso di prendere in considerazione i dati riportati nel fascicolo elettronico aziendale di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 503 del 1999, sicché è configurabile una ipotesi in cui il giudice del merito è venuto meno al proprio compito di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti, in relazione ai caratteri della fattispecie dedotta in giudizio.
La sentenza impugnata va dunque cassata e rinviata alla CTR della Calabria, in diversa composizione, che provvederà al corretto esame del materiale probatorio offerto dalle parti ed altresì al riparto delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Commissione Regionale della Calabria in diversa composizione.
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