CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 aprile 2019, n. 10342 – La parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione