CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 aprile 2019, n. 10393

Tributi – Accertamento – Immobili – Riscossione – Vendita fabbricati – Plusvalenza – Redditi diversi

Rilevato che

Con sentenza in data 5 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, accoglieva l’appello proposto da L.B. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cremona che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2009, era stata recuperata a tassazione, ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett. b), e 68, comma 1, t.u.i.r., la plusvalenza derivante dalla vendita di un fabbricato, con annessa area pertinenziale, con riferimento al quale, in epoca antecedente alla cessione, l’alienante aveva autorizzato l’acquirente a presentare al Comune progetto di demolizione e successiva costruzione di nuovo edificio. Osservava la CTR che l’edificio oggetto di compravendita risultava essere stato costruito ben oltre cinque anni prima della cessione, sicché esso non rientrava tra quelli che, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), t.u.i.r., possono generare plusvalenza imponibile; rilevava, inoltre, che l’espressione legislativa «terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria» non poteva riferirsi a lotti già edificati e che risultava irrilevante l’utilizzo che l’acquirente avrebbe fatto dell’immobile acquistato, non potendo tale intenzione modificare l’oggetto del contratto, come identificato dal legislatore.

Avverso la decisione, con atto del 5 gennaio 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

Il contribuente non ha svolto difese.

Considerato che

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b), t.u.i.r., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che oggetto del contratto di compravendita non era il fabbricato bensì la complessiva area risultante dopo la sua demolizione.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi e controversi che dimostravano che la superficie edificata successivamente alla demolizione era superiore a quella in precedenza esistente, rendendo così palese che la reale volontà delle parti era quella di cedere l’area suscettibile di finalità edificatorie e non il fabbricato.

I due motivi, esaminabili congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati.

Ed invero, la decisione impugnata, nel ritenere irrilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta la circostanza che le parti del contratto di compravendita avessero previsto la demolizione del fabbricato con successiva costruzione da parte dell’acquirente di un nuovo immobile, si pone nel solco dell’indirizzo giurisprudenziale espresso da questa Corte.

Si è difatti, al riguardo, affermato: «La disposizione (art. 67 tuir) che assoggetta a tassazione, quali “redditi diversi”, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, non è applicabile alle cessioni aventi ad oggetto, non un terreno “suscettibile di utilizzazione edificatoria”, ma un terreno sul quale insorge un fabbricato e che, quindi, è da ritenersi già edificato; l’entità sostanziale del fabbricato non può essere mutata in terreno suscettibile di potenzialità edificatoria, sulla base di presunzioni derivate da elementi soggettivi, interni alla sfera dei contraenti, e, soprattutto, la cui realizzazione (nel caso in specie attraverso la demolizione del fabbricato) è futura (rispetto all’atto oggetto di tassazione), eventuale e rimessa alla potestà di soggetto diverso (l’acquirente) da quello interessato dall’imposizione fiscale» (Cass. n. 15629 del 2014; nello stesso senso, Cass. n. 7853 del 2016, in motivazione). Inoltre, Cass. n. 19129 del 2017, in motivazione, ha ulteriormente chiarito che: «sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati: ciò vale anche qualora l’alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell’immobile e, successivamente alla compravendita, l’acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell’istanza, in quanto la “ratio” ispiratrice del citato articolo 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un’attività produttiva del proprietario o possessore ma dall’avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica».

Il ricorso va dunque rigettato.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, non avendo il contribuente svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.