CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 aprile 2022, n. 11861
Cartella per contributi INAIL – Opposizione ad estratto del ruolo esattoriale – Omessa notifica – Prescrizione
Rilevato che
1. Con la sentenza n. 542/2020 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia del Tribunale di Crotone, ha dichiarato non dovuti gli importi e i relativi accessori, di cui alla cartella per contributi INAIL (redditi 2002 – 2004), richiesti a D. C..
2. I giudici di seconde cure, premesso che nel caso di specie si vedeva in ipotesi di opposizione ad estratto del ruolo esattoriale sul presupposto della asserita omessa notifica e/o comunque per intervenuta prescrizione quinquennale del titolo, hanno rilevato che dopo la notifica della cartella, avvenuta il 25.5.2004, non erano stati inoltrati successivi atti interruttivi di talché il relativo credito era prescritto; hanno, poi, compensato le spese del doppio grado in considerazione del contrasto giurisprudenziale registratosi in materia.
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione D. C. affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’INAIL; l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto attività difensiva.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’ad. 380 bis cpc.
Considerato che
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 111 Cost.„ in relazione all’ad. 360 n. 3 cpc, perché erroneamente era stata disposta la compensazione delle spese sulla base di una formula generica e in assenza dei presupposti di cui all’art. 92 Cpc.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 132 co. 2 n. 4, 118 co. 2 n. 4, 118 co. 2 disp. att. cpc e 111 Cost., in relazione all’ad. 360 n. 3 cpc, per motivazione apparente sulla disposta compensazione.
4. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione logicogiuridica, sono infondati.
5. Invero, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 (applicabile ratione temporis in considerazione del fatto che il ricorso di primo grado è stato introdotto con atto del 16.6.2016) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 3977/2020).
6. Dalla gravata sentenza si rileva, attraverso una motivazione congrua e dalla quale è possibile individuare il percorso logico seguito, che il contrasto giurisprudenziale “in materia” (quale situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso), rilevato dalla Corte territoriale e posto a fondamento della decisione, concerneva sia la tematica dell’interesse ad agire, da parte del contribuente, con riguardo alla conoscenza della iscrizione a ruolo attraverso una azione di accertamento negativo, sia la problematica della prescrizione quinquennale sopravvenuta dopo la notifica della cartella esattoriale.
5. Entrambe le questioni sono state oggetto di dibattito giurisprudenziale e di sentenze non sempre univoche, in relazione alle quali questa Corte di legittimità si è pronunciata in modo definitivo di recente (Cass. n. 23397/2016 sulla prescrizione e Cass. n. 29294 del 2019 sull’interesse ad agire).
7. Quelle indicate dai giudici di seconde cure non sono, pertanto, ragioni illogiche o erronee e, pertanto, non sono sindacabili in questa sede (Cass. n. 21400/2021).
8. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato, non sussistendo le denunciate violazioni di legge.
9. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano come da dispositivo; nulla va disposto per l’intimata che non ha svolto attività difensiva.
10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente INAIL, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.