CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32635 – In tema di imposte dirette l’art. 104 d.p.r. 917/1986 non è applicabile ai costi sostenuti dal privato, titolare del diritto di superficie, per la realizzazione della costruzione sul fondo, in occasione della devoluzione gratuita dei beni al concedente il diritto di superficie, ai sensi dell’art. 953 c.c. alla scadenza del termine previsto nel contratto, dovendosi utilizzare, invece, nei rapporti privatistici, l’ammortamento tecnico di cui all’art. 102 d.p.r. 917/1986