CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 febbraio 2020, n. 3415 – In caso di affitto dell’azienda le rimanenze costituiscono – salvo diversa volontà negoziale delle parti ed ove non considerate isolatamente rispetto alla loro destinazione funzionale – beni a servizio dell’impresa e, dunque, appartenenti a tutti gli effetti al compenso aziendale esse permangono in capo al concedente, che cede all’affittuario soltanto il diritto personale di utilizzo del bene produttivo (azienda), dovendo, quindi, escludersi la ravvisabilità di un autonomo atto di cessione delle rimanenze assoggettabile ad Iva