CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 febbraio 2020, n. 3416
Tributi – Riscossione mediante ruoli – Cartella di pagamento – Pagamento dell’aggio per la riscossione entro 60 giorni dalla notifica – Applicabilità – Momento in cui l’attività di riscossione è posta in essere, indipendentemente dall’anno d’imposta afferente la pretesa
Rilevato che
S.T. Srl (ora D.G. Srl) impugnava la cartella di pagamento, notificata in data 1/10/2008 ed emessa per maggior Irpeg ed Irap dovute, oltre interessi e sanzioni, per l’anno 2002, con riguardo all’importo, ivi richiesto, per compensi di riscossione, determinato, ove il pagamento fosse avvenuto entro sessanta giorni dalla notifica della cartella, in € 36.064,55, mentre, se successivo a tale termine, nella più elevata somma di € 65.226,43.
La contribuente deduceva che il pagamento dell’aggio nei primi sessanta giorni dalla notifica della cartella era stato introdotto dal d.l. n. 262 del 2006, modificativo dell’art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999, sicché, attesa la natura afflittiva della norma, era esclusa la sua applicazione retroattiva a periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
L’impugnazione era respinta dalla CTP di Milano. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.
Equitalia Nord Spa ricorre per cassazione con due motivi. Resiste D.G. Srl con controricorso, sollevando altresì questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 53 e 97 Cost.
Entrambe le parti depositano altresì memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c.
Considerato che
1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 112 del 1999 e del principio tempus regit actum, nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su fatto decisivo per il giudizio.
1.1. Il secondo motivo denuncia nuovamente, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999, come modificato dall’art. 2 d.l. n. 262 del 2006, e del principio tempus regit actum.
2. I motivi riguardano una unitaria questione – ossia la legittimità della richiesta nei confronti del contribuente del compenso di riscossione, cd. aggio, anche anteriormente ai 60 giorni dalla notifica della cartella – sicché vanno esaminati congiuntamente, risultando fondate le denunciate violazioni di legge.
2.1. Preliminarmente, peraltro, vanno disattese le eccepite inammissibilità con riguardo al primo motivo.
È assorbente il rilievo, invero, che pur avendo la ricorrente dedotto sia il vizio di violazione di legge, sia il vizio di motivazione, la complessiva doglianza è univocamente articolata sulla denunciata violazione di legge, riguardando il dedotto vizio motivazione non la ricostruzione in fatto operata con la decisione ma la congruità del ragionamento giuridico – e delle correlate argomentazioni – posto a fondamento della statuizione di merito.
Ne deriva l’insussistenza del lamentato cumulo dei motivi e della pluralità dei profili di censura “motivazionale”, nonché, quanto alla dedotta irregolare denuncia per vizio motivazionale, l’inammissibilità dell’eccezione stessa per carenza d’interesse.
2.2. I motivi sono fondati.
Questa Corte, in merito alla medesima specifica questione, concernente una cartella che si riferiva a violazioni relative all’anno di imposta 2004 ed era stata formata e notificata nel 2008, ha avuto modo di affermare che «l’aggio di riscossione ha natura retributiva, trattandosi del compenso per l’attività esattoriale, e questa natura non muta in base al soggetto – contribuente, ente impositore od entrambi pro quota – a carico del quale è posto il pagamento nelle varie circostanze (Cass. 3 aprile 2014, n. 7868, Rv. 630747; Cass. 23 dicembre 2015, n. 25932, Rv. 638287). Per questa sua invariabile natura retributiva, l’aggio deve essere determinato secondo la disciplina vigente al tempo dell’attività di riscossione, senza che possa farsi questione di (ir)retroattività rispetto all’anno d’imposta cui si riferisce l’iscrizione a ruolo. Nella specie, la cartella di pagamento è stata formata nel 2008, sicché era soggetta alla disciplina in vigore dal 2006, anche se i fatti imponibili risalivano al 2004» (Cass. n. 5154 del 28/02/2017 in motivazione; da ultimo Cass. n. 3524 del 14/02/2018).
La natura non sanzionatoria dell’aggio, e quindi accessoria del tributo, è stata confermata, del resto, non solo dalla giurisprudenza tributaria (v. anche Cass. n. 24020 del 2016, che lo definisce come il «compenso spettante al concessionario esattore»), ma anche dalla giurisprudenza non tributaria, ed in specie da quella fallimentare (v. Cass. n. 11230 del 10/05/2013, secondo la quale «l’aggio altro non è che il pagamento per un servizio reso all’ente impositore per cui non è in alcun modo inerente al tributo che viene ad essere riscosso»; in termini analoghi v. Cass. n. 7868 del 03/04/2014; Cass. n. 25932 del 23/12/2015).
2.3. Né sono condivisibili le argomentazioni della CTR, secondo la quale «una volta sorta la debenza del tributo, il contribuente null’altro può fare che attendere l’emissione e la notifica della cartella esattoriale», che, oltre ad essere palesemente erronee in diritto, non sono né pertinenti, né rilevanti ai fini della spettanza del suddetto compenso.
2.4. Ne deriva che all’aggio, in quanto compenso (e non sanzione), è applicabile la normativa del tempo in cui l’attività di riscossione è posta in essere, indipendentemente dall’anno d’imposta afferente la pretesa.
3. Infondata è poi la questione di legittimità costituzione eccepita dal controricorrente.
Va ribadito, infatti, che, come già affermato nel citato precedente n. 5154 del 2017, «la natura retributiva e non tributaria dell’aggio esclude il parametro della capacità contributiva e lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso, non essendo irragionevole che tra questi sia previsto il criterio territoriale degli indici di esazione, né che una parte del compenso dell’organizzazione esattoriale sia posta a carico del contribuente il quale pure abbia osservato il termine di pagamento della cartella» (v. anche Cass. n. 1311 del 19/01/2018).
Né si ravvisa violazione dell’art. 97 Cost, ipotizzata nella previsione di una quota fissa dovuta anche in assenza di altra attività dell’ente riscossore oltre alla mera notifica, non emergendo in quale modo tale meccanismo incida sul buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
4. Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.
Le spese vanno integralmente compensate attesa la pregressa esistenza di difformi pronunce nella giurisprudenza di merito e il consolidarsi degli orientamenti di legittimità in epoca successiva.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa integralmente le spese per ogni fase e grado.
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