CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 febbraio 2021, n. 3664
Pensione di anzianità – Riconoscimento – Totalizzazione dei contributi versati al Fondo lavoratori dipendenti (AGO), al Fondo spedizionieri doganali e alla gestione separata
Ritenuto che
1. il Tribunale della Spezia accoglieva la domanda proposta da P.R. per il riconoscimento della pensione di anzianità ricorrendo all’istituto della totalizzazione dei contributi versati al Fondo lavoratori dipendenti (AGO), al Fondo spedizionieri doganali e alla gestione separata, che l’INPS gli aveva negato sul presupposto che i versamenti al Fondo spedizionieri non potessero essere oggetto di totalizzazione poiché il soppresso Fondo spedizionieri erogava solo pensioni già in essere al momento della soppressione o quote che si aggiungevano al trattamento pensionistico;
2. la Corte d’appello di Genova, rigettando il gravame svolto dall’INPS, ricomprendeva il Fondo spedizionieri doganali tra le forme di assicurazione obbligatoria per le quali l’art. 1 del decreto legislativo n. 42 del 2006 consente la totalizzazione e riteneva non ostativo che si trattasse di pensione di anzianità o che, per gli iscritti al Fondo, fosse consentito il godimento di una pensione autonoma sul presupposto che a questi ultimi fosse concessa la facoltà di optare per la totalizzazione o per il godimento della pensione autonoma erogata dal Fondo;
3. propone ricorso l’INPS con un motivo; resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, P.R.;
Considerato che
4. con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 legge n. 230 del 1997 e degli artt. 1, 4 e 7 d.lgs. n. 42 del 2006 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS censura la decisione impugnata per la soluzione data alla possibilità di totalizzare, ai sensi del citato decreto legislativo n. 42 del 2006, la contribuzione a suo tempo versata presso il Fondo degli spedizionieri doganali con quelli versati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e presso la gestione separata, cumulabili tra loro ai dell’art. 16 della legge n.233 del 1990;
5. il ricorso è da rigettare, in continuità con i principi più volte espressi in materia da questa Corte di legittimità (v., da ultimo, Cass. nn. 18138 del 2020, 11243 del 2019 26245 del 2018, e i precedenti ivi richiamati);
6. al quesito se fra le forme pensionistiche contemplate dall’art. 1 del decreto legislativo n. 42 del 2006 dovesse o meno essere ricompreso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, soppresso con la legge 16 luglio 1997, n. 230, questa Corte ha dato risposta positiva, non rilevando, in contrario, che il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali sia stato soppresso dalla legge n. 230 del 1997 a decorrere dal 1° gennaio 1998 (art. 1) giacché tale legge prevede la conservazione, per gli spedizionieri doganali, della quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997;
7. inoltre, la citata legge n. 230 del 1997 non ha previsto l’annullamento delle singole posizioni contributive, né la restituzione, agli iscritti al Fondo, dei contributi versati con la conseguenza che la persistenza della posizione contributiva acquisita consente l’applicazione della totalizzazione di cui all’art. 1 del citato decreto legislativo n. 42 (considerato, del resto, che la liquidazione del trattamento, a mente dell’art. 4 d.lgs. n. 42 cit. seguirà le regole del sistema contributivo);
8. la legge n. 243 del 2004 e il decreto legislativo n. 42 del 2006 hanno introdotto una nuova disciplina relativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, anche al fine dell’accesso alla pensione di anzianità (cfr. art. 1, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 42 del 2006, con riferimento alla facoltà, per l’interessato, di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti ove «…indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni»);
9. l’espressa previsione legislativa secondo cui anche il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali rientra fra le gestioni i cui periodi assicurativi consentono la totalizzazione smentisce l’assunto difensivo dell’istituto, secondo il quale il vincolo di destinazione di cui alla legge n. 230 del 1997 precluderebbe la possibilità di procedere alla totalizzazione dei relativi contributi e, specularmente, testimonia che la contribuzione versata al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali è suscettibile di essere utilizzata ai fini della totalizzazione;
10. la portata non innovativa della modifica di cui all’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 157 del 2013 esclude che la totalizzazione sarebbe consentita solo in relazione alle domande proposte successivamente all’entrata in vigore di tale novella e, al contrario, il predetto intervento legislativo, inserendosi in un contesto normativo che già riconosceva la possibilità della totalizzazione anche per i periodi contributivi inerenti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali e in assenza, peraltro, di qualsivoglia modifica introdotta, medio tempore, alla disciplina di cui alla legge n. 230 del 1997, ne evidenzia la portata esplicativa e confermativa della normativa già applicabile secondo la prospettata esegesi dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 42 cit. e, quindi, la sua funzione sostanziale di interpretazione autentica di quest’ultimo;
11. in definitiva, il ricorso alla totalizzazione, ove ne ricorrano i presupposti fattuali, è consentito anche in relazione alle domande proposte in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 157 del 2013 e la contraria opzione ermeneutica presenterebbe ineludibili profili di incostituzionalità, sia sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.), poiché porterebbe a soluzioni diametralmente opposte a seconda che, a parità di condizioni, la medesima domanda sia stata avanzata prima o dopo una certa data, sia sotto il profilo dell’osservanza dell’art. 76 Cost., stante la contrarietà ai principi direttivi dettati dalla legge delega n. 243 del 2004, a sua volta emanata alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, sicché, ove pure residuasse un dubbio ermeneutico, lo stesso dovrebbe essere risolto privilegiando l’interpretazione che rende la norma interpretata conforme al dettato Costituzionale;
12. segue, coerente, la condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo;
13. ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R.n.115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art.13, comma 1 -bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13,comma 1-quater, d.P.R.n.115 del 2002, sussistono i presupposti perii versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 settembre 2019, n. 24152 - Il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla l. 22 dicembre 1960 n. 1612, concorre, quale forma di assicurazione obbligatoria per invalidità,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 aprile 2019, n. 11243 - Pensione di anzianità - Iscritti al Fondo spedizionieri doganali - Facoltà di optare per la totalizzazione o per il godimento della pensione autonoma erogata dal Fondo
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 novembre 2022, n. 32209 - La regola della totalizzazione prevista dai regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72 si applica anche alle pensioni di anzianità e la totalizzazione dei periodi risulta subordinata alla condizione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 giugno 2021, n. 18616 - Gestione lavoratori dipendenti e gestione commercianti e totalizzazione
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 febbraio 2020, n. 5419 - In materia di pensione di anzianità per i lavoratori agricoli, ove il lavoratore sia titolare di una posizione assicurativa presso varie gestioni dei lavoratori autonomi ovvero presso una di…
- INPS - Messaggio 07 aprile 2020, n. 1516 - Circolare n. 45 del 2020. Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’anatocismo è dimostrabile anche con la sol
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 33159 depositata il 29 novembre 2023,…
- Avverso l’accertamento mediante il redditome
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31844 depositata il 15 novembre…
- Si è in presenza di appalti endoaziendali illeciti
Si è in presenza di appalti endoaziendali illeciti ogni qualvolta l’appaltatore…
- Per il provvedimento di sequestro preventivo di cu
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 47640 depositata il…
- Il dirigente medico ha diritto al risarcimento qua
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28258 depositata il 9 ottobre 20…