CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 gennaio 2022, n. 700 – I vincoli di destinazione -tra i quali rientra il trust- non sono in sé sempre tassabili ai sensi dell’art.2, l. 286/2006, ma lo sono solo se determinano un trasferimento di beni e diritti a titolo liberale e definitivo, dovendosi quindi, da un lato, escludere la tassazione del trust all’atto della segregazione di beni e diritti (posto che il trasferimento al trustee è gratuito ma non liberale e provvisorio e non definitivo), dall’altro lato, attendere trasferimento in favore di soggetti beneficiari