CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 giugno 2018, n. 15290 – L’art. 2745 cod. civ. stabilisce che il privilegio è accordato dalla legge alla causa del credito, e che l’art. 2751- bis, n. 2, cod. civ., tutela il credito nascente dalla prestazione d’opera, la quale non muta la propria natura per il solo fatto che colui che la rende ha inteso organizzare il proprio lavoro in forma associativa