CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 giugno 2018, n. 15309
Contratto di somministrazione di manodopera – Ragioni dell’assunzione – Accertamento di somministrazione irregolare – Indennità di cui all’art. 32 I. 183/2010 – Ricostituzione del rapporto di lavoro
Rilevato che
1. la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 7.12.2012, in riforma della sentenza del locale Tribunale ed in accoglimento della domanda di M. F. D., dichiarava che tra la predetta e T. Italia s.p.a. si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 13.4.2004 (data del primo contratto di fornitura di lavoro temporaneo) e per l’effetto condannava la società al ripristino del rapporto, con riammissione in servizio dell’appellante, nonché al pagamento, in favore della stessa, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dal 14 maggio 2007 sino alla riammissione in servizio, oltre accessori come per legge;
2. la Corte osservava, per quanto in questa sede rileva, che il contenuto del contratto di prestazione di lavoro temporaneo intercorrente tra impresa fornitrice e lavoratore assumeva un peculiare rilievo rispetto a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 196/1997, in quanto la mancanza o la genericità della causale spezzava l’unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e faceva venir meno la presunzione di legittimità del contratto interinale che il legislatore faceva discendere dall’indicazione, nel contratto di fornitura, delle ipotesi in cui il contratto interinale poteva essere concluso, con applicazione del disposto dell’art. 10 ed instaurazione del contratto di lavoro, anziché con il fornitore interposto, con l’utilizzatore “interponente”;
3. quanto alle conseguenze risarcitone, la Corte riteneva che non fosse applicabile l’art. 32, 5° comma, della I. 183/2010;
4. di tale decisione ha domandato la cassazione la s.p.a T. Italia, affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, la D..
Considerato che
1. con il primo motivo, è denunziata violazione degli artt. 21, 22 e 27 d. Igs. 276/03, rilevando la società che la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore può essere chiesta dal lavoratore soltanto quando la somministrazione avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, comma 1, lett. a), b) , c) d) ed e), che riguardano esclusivamente il contratto di somministrazione di manodopera sottoscritto dall’utilizzatore con il somministratore e non anche il distinto contratto di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro regolamentato dall’art. 22 d. Igs. 276/2003, non richiamato dall’art. 27;
2. si sostiene che l’asserita genericità lessicale e contenutistica dell’espressione utilizzata nel contratto individuale di lavoro tra la D. e la società A. potrebbe comportare solo la nullità del termine finale apposto al contratto de quo e non anche la costituzione di un rapporto di lavoro a tutti gli effetti ed a tempo indeterminato con l’impresa utilizzatrice se il contratto di somministrazione contiene l’indicazione, prescritta dall’art. 21, comma 1 lett. c) dei “casi” e “delle ragioni di carattere tecnico produttivo ed organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 20”, non potendo l’utilizzatrice rispondere di eventuali inesattezze formali di cui si sia reso responsabile il somministratore;
3. si osserva che nella specie la causale del rapporto con T. era sufficientemente specifica: “incremento dell’ attività di gestione della clientela tramite il Customer Service derivante dal lancio di nuovi servizi e promozioni” e corrispondeva a quella enunciata lettera e) dell’art 17 CCNL T.unicazioni (punte di più intensa attività…);
4. con il secondo motivo, è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 32 I. 24.11.2010 n. 183 con riguardo all’applicabilità dello ius superveniens in ordine alle conseguenze sanzionatone, negata dalla Corte di appello;
5. il primo motivo è infondato ed è pertanto da respingere in continuità con la giurisprudenza di legittimità in tema di lavoro temporaneo ex lege n. 196 del 1997 – estensibile anche alle ipotesi disciplinate dal d. lgs. 276/2003, applicabile ratione temporis al contratto esaminato -, la quale ha chiarito (da ultimo, Cass. 1.3.2018 n. 4888) che anche nel contratto individuale e non solo in quello di fornitura (e cioè nel contratto tra l’impresa fornitrice di mano d’opera e l’impresa utilizzatrice) le ragioni dell’assunzione devono essere indicate specificamente, osservando che, in materia di rapporto di lavoro interinale, la mancanza o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l’impresa fornitrice e il singolo lavoratore, dei casi in cui – e dunque delle esigenze per le quali – è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice, ovvero l’insussistenza in concreto delle suddette ipotesi, spezza l’unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti del lavoratore, e fa venir meno la presunzione di legittimità del contratto interinale stesso;
6. per quel che concerne in particolare i requisiti del motivo di ricorso al lavoro temporaneo e dell’indicazione della cauzione o della fideiussione di cui all’art. 2, co. 2°, lett. c), estranei al contenuto vincolato del contratto di fornitura e, perciò, non recuperabili per relationem, il loro carattere essenziale è stato ricavato dall’essere gli stessi strettamente funzionali a consentire al prestatore di lavoro temporaneo una scelta consapevole e un minimo di verifica di affidabilità del contraente (vale a dire dell’impresa fornitrice) e ancor prima dalla esclusione della loro derogabilità ad opera delle parti (cfr. Cass. 24889/2017 cit. e Cass. 28.3.2018 n. 7711);
7. va, infine ed ulteriormente, posto richiamo ai principi espressi da Cass. 1.8.2014 n. 17540, secondo cui, essendovi evidente analogia tra il lavoro temporaneo di cui alla L. n. 196 del 1997 e la somministrazione di lavoro D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 20 e ss. e trattandosi di negozi collegati, la nullità del contratto fra lavoratore e somministratore si riverbera sia sul piano soggettivo (D. Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 21, u.c., il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e non più del somministratore) che su quello oggettivo (atteso che quello che con il somministratore era sorto come contratto di lavoro a tempo determinato diventa un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore);
8. è, invece, fondato il secondo motivo, dovendo in proposito darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale che ha sostenuto la pacifica applicabilità della legge 183/2010 anche alle conseguenze risarcitorie connesse all’accertamento di somministrazione irregolare, come sancito, tra le tante, da Cass. 29.5.2013 n. 13404, Cass. 17.1.2013 n. 1148, Cass. 17540/2014 e Cass. 18046 del 2014, alle cui argomentazioni si rimanda anche per i riferimenti a C.G.U.E. C- 290/12 deH’11.4.2013, già intervenute sulla specifica questione dell’applicabilità dell’art. 32, comma 5, I. 183/2010 al contratto di lavoro interinale e per l’affermazione del principio secondo cui “L’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, trova applicazione ogni qual volta vi sia un contratto di lavoro a tempo determinato per il quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato e, dunque, anche in caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice l’accertamento della nullità di un contratto di somministrazione di lavoro, convertito – ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, u.c., – in un contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione” (da ultimo, cfr. anche Cass. 28.3.2018 n.7712/2018, Cass. 6.12.2017 n. 29283);
9. la sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve rinviarsi alla Corte territoriale indicata in dispositivo per la determinazione dell’indennità di cui all’art. 32 I. 183/2010 in base ai criteri di legge, per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr. per tutte Cass. n. 14461 del 2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data di tale pronuncia giudiziaria di “ricostituzione” del rapporto di lavoro, a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (cfr tra le altre Cass. n. 3062 del 2016, Cass. n. 22380 del 2017);
10. allo stesso giudice è demandata la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo, respinto il primo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.
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