CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 giugno 2018, n. 15364
Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione – Concessionario
Fatti e ragioni della decisione
B. L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Servizi di riscossione spa, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata la decisione di primo grado che aveva annullato il preavviso di fermo notificato alla contribuente in relazione alla mancata prova dell’invio della successiva raccomandata di avviso dell’avvenuta comunicazione delle cartelle propedeutiche a detto preavviso.
Le parti intimate si sono costituite con controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il motivo proposto, con il quale si deduce la violazione degli artt. 25 e 26 dPR n.602/1973, è inammissibile ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risultando consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel senso che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati – cfr., ex plurimis, Cass. n. 21246/2017, Cass.n.21558/2015 e Cass.n-6395/2014, quest’ultima puntualmente richiamata dalla sentenza impugnata-. Questa Corte è parimenti ferma nel ritenere, proprio con specifico riferimento al caso di specie, che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 29, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (così ad es. Cass. n. 16949 del 24/07/2014, la quale ha specificato che la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta; v. anche Cass. n. 12083 del 13/06/2016 che, in applicazione dell’anzidetto principio, ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell’art. 139 c.p.c., l’invio di una seconda raccomandata – cfr.,da ultimo, Cass.n.25219/2017-).
Sulla base di tali considerazioni il motivo di censura è inammissibile, prospettando ragioni che non inducono il Collegio ad una rimeditazione del consolidato indirizzo, nemmeno rilevando la circostanza, pure prospettata dalla ricorrente, che alcune delle cartelle propedeutiche al preavviso avrebbero riguardato pretese per le quali era maturato il termine di decadenza e che avrebbe dovuto essere oggetto di censura avverso la cartella ritualmente notificata.
Va poi evidenziato, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale proposta dalla parte ricorrente, che ad avviso del Collegio/ tale questione risulta manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore regolamentare le modalità di notifica degli atti giudiziari e amministrativi in generale, e in via di specialità quelli tributri, secondo una ratio semplificatoria dei meccanismi notificatori- cfr. Cass.nn.16450/2017 e 17445/2017, e Cass.n. 17723 /2006, con riferimento alla disciplina normativa precedente-.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art.13 comma 1 quater del dPR n.115/2002 per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizi che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in euro per compensi, oltre spese prenotate a debito ed in favore di Equitalia servizio di riscossione spa in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del dPR n.115/2002 per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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