CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 giugno 2018, n. 15367
Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo portiere
Fatti e ragioni della decisione
La CTR Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto da Equitalia Sud spa avverso la sentenza del giudice di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto da L.G., aveva annullato tre cartelle di pagamento notificata alla contribuente, dichiarandone la piena legittimità. La sentenza della CTR riteneva che per due delle cartelle impugnate era stata provata da Equitalia la notifica a mezzo portiere con successivo invio di raccomandata concernente avviso di notifica, mentre per la terza cartella vi era prova dell’avvenuta notifica a mezzo portiere, con sottoscrizione dell’avviso da parte del medesimo soggetto. Riteneva, pertanto, che applicandosi l’art. 60 c. 1 lett. b) bis dPR n. 600/73, l’invio dell’ulteriore raccomandata non costituisse causa di invalidità della notifica, avendo un mero ruolo aggiuntivo.
La L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza anzidetta.
La Equitalia servizi di riscossione spa si è costituita con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria. Anche l’Agenzia delle entrate riscossione (costituitasi ai sensi dell’art. 1 c. 3 d.l. n. 192/2016, conv. in legge n. 225/2016 e subentrata a titolo universale nei rapporti attivi e passivi di Equitalia servizi di riscossione spa) ha depositato memoria.
Non si è costituita l’Agenzia delle entrate.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 7 l. n. 890/82, 36 c. 2 quater d.l. n. 248/2007 in relazione alla cartella n. 09720100167249452000, nonché il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La CTR avrebbe errato nel non ritenere essenziale l’invio della raccomandata successivo alla consegna della cartella a mezzo posta nelle mani del portiere.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 60 dPR n. 600/73 quanto alle cartelle nn.0972008024824176000 e 0972006015448345000, nonché il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La CTR avrebbe errato nel ritenere effettuato l’invio della raccomandata successiva alla consegna a mani del portiere delle due raccomandate, non risultando dalla documentazione prodotta dall’agente della riscossione quanto affermato dalla CTR.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ed invero, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. In applicazione dell’anzidetto principio, questa stessa sezione Cass. n. 12083/2016 ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell’art. 139 c.p.c., l’invio di una seconda raccomandata – conf. Cass. nn. 25219/2017, 17445/2017, 11619/2017.
Il secondo motivo di ricorso – concernente le due cartelle di pagamento indicate in ricorso- è anch’esso infondato, sulla scorta dei medesimi principi espressi da questa Corte e riportati esaminando il primo motivo di ricorso, tenuto conto che è pacifico fra le parti – ed ammesso dallo stesso ricorrente (cfr. pag. 6 ricorso per cassazione) – che nel caso di specie l’agente della riscossione aveva proceduto con la notifica diretta delle cartelle a mezzo posta.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del dPR n. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate Riscossione in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del dPR n. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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