CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 giugno 2019, n. 15769
Procedura di scissione – Responsabilità solidale – Lodo arbitrale
Rilevato
che, L. S., atleta della squadra di nuoto della CLB (Canottieri Leonida Bissolati SSD ari) per la stagione 2007/2008, agiva in arbitrato contro la suddetta società e nei confronti della Nuov CLB (Nuova Canottieri Leonida Bissolati ASD) la quale, in forza di una delibera (la n. 42 del 2.7.2005 del Consiglio Federale della Federazione Nuoto) risultava anche essa obbligata solidale in quanto società scissa da quella di destinazione (CLB) per le obbligazioni contratte es esistenti al momento della scissione;
che il Collegio arbitrale, con lodo rituale emesso il 14.7.2009 e depositato il 15.7.2009 presso la Federazione Italiana Nuoto, nella contumacia della CLB, accertava che: a) non si era perfezionata la scissione (per mancata registrazione della Nuova CLB nel Registro delle Imprese all’esito di un procedimento complesso che non si era completato); b) tuttavia, dalla istruttoria espletata, era risultato l’effettivo subentro della Nuova CLB alla CLB sulla scorta degli istituti dell’accollo esterno e del contratto a favore del terzo, concludendo per la responsabilità solidale delle due società in favore del S. e condannandole entrambe al pagamento;
che la Nuova Canottieri Leonida Bissolati ASD impugnava il suddetto lodo arbitrale innanzi alla Corte di appello di Roma che, con sentenza non definitiva n. 28991 del 2014, in accoglimento parziale dell’impugnazione dichiarava la nullità del lodo arbitrale e condannava la Nuova Canottieri Leonida Bissolati ADS in liquidazione a pagare a S. L. la somma di euro 61.850,00 oltre accessori;
che a fondamento della decisone della Corte territoriale rilevava che, sebbene non si fosse perfezionata la procedura di scissione, tuttavia dalla documentazione in atti risultava inequivocamente che la volontà delle parti era di trasferire in capo alla Nuova CLB tutti i debiti della CLB; sottolineava che correttamente la responsabilità della Nuova CLB era stata ravvisata con il ricorso all’istituto giuridico dell’accollo esterno; precisava, però, che in difetto di valida notifica dell’atto di impugnazione del lodo arbitrale alla CLB, non costituita, e in considerazione del diverso importo riconosciuto, il lodo medesimo doveva essere annullato e la sola Nuova CLB doveva essere condannata al pagamento della somma sopra indicata; che con successiva definitiva (n. 6901/2014), la stessa Corte di appello dichiarava improcedibile il giudizio nei confronti di Canottieri Leonida Bissolati SSD ari, non avendo la Nuova Canottieri Leonida Bissolati proceduto alla notifica dell’impugnazione del lodo arbitrale, disposto con ordinanza ex art. 332 c.p.c. alla CLB;
che avverso entrambe le pronunce, non definitiva e definitiva, ha proposto ricorso per cassazione la Nuova Canottieri Leonida Bissolati ASD in liquidazione affidato a quattro motivi;
che L. S. non ha svolto attività difensiva;
che il PG non ha formulato richieste scritte;
Considerato
che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura:
1) con riguardo alla sentenza non definitiva, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 112, 113 e 163 co. 3 n. 4 c.p.c., per essere stata fondata la decisone su una causa petendi diversa da quella originariamente dedotta nel promuovere il giudizio arbitrale rituale, nonché per la conseguente violazione del principio del contraddittorio: si sostiene che erroneamente era stata ritenuta la responsabilità solidale della Nuova CLP non in virtù del fatto generatore della scissione societaria, come dedotto dall’istante, ma in virtù di altre argomentazioni che non erano state oggetto di rituale domanda avanzata in sede arbitrale;
2) con riguardo alla sentenza non definitiva, ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., la nullità della pronuncia conseguente alla violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), perché la Corte di merito, fondando la decisione su una causa petendi diversa da quella originariamente dedotta per fare valere una responsabilità solidale della Nuova CLB, ha costretto quest’ultima a subire gli effetti di una sentenza senza avere avuto la possibilità di partecipare al processo per fare valere le proprie ragioni;
3) con riguardo alla sentenza non definitiva, ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di appello omesso di considerare l’evidenza fattuale discendente dalla accertata e riconosciuta inesistenza, nel caso de quo, di un’operazione di scissione societaria assunta ad unica causa petendi della pretesa responsabilità solidale della Nuova CLB ASD e, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per non avere tenuto conto della mancata prova dell’unico fatto costitutivo (scissione societaria) dedotto a fondamento dell’originaria domanda del S.;
4) con riguardo alla sentenza definitiva, in ipotesi di accoglimento totale o parziale dei motivi che precedono, la statuizione sulle spese di lite come disposta sia nel giudizio arbitrale che in quello di impugnazione;
che i primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione logico-giuridica, sono inammissibili.
Infatti le doglianze, come formulate, difettano del requisito di specificità prescritto dall’art. 366 co. 1 n. 4 e n. 6 c.p.c., per mancata trascrizione dell’originario ricorso in arbitrato proposto da L. S., al fine di consentire a questa Corte la verifica diretta sulla causa petendi che si assume erroneamente individuata (cfr. Cass. 28.5.2018 n. 13312).
Occorre precisare che, nel giudizio di legittimità, deve essere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne abbia dato il giudice del merito: nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo caso, invece, poiché l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento in fatto riservato, come tale, al giudice di merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. n. 30684/2017; Cass. n. 7932/2012): in caso contrario, la censura equivarrebbe a devolvere alla Corte di legittimità una attività di estrapolazione della materia del contendere che è riservata al ricorrente (cfr. Cass. n. 1926/2015).
Nel caso di specie, l’interpretazione della domanda da parte della Corte di appello è stata adeguatamente e congruamente motivata, con la precisazione che il presupposto della pretesa del S. non era la delibera n. 42/2005, per il rilievo formale del mancato perfezionamento della procedura di scissione tra le due società (mancata iscrizione del relativo atto nel Registro delle Imprese) e che, invece, dai documenti in atti risultava che i comportamenti delle parti erano stati esattamente e inequivocamente indicativi della volontà di trasferire in capo alla Nuova CLB tutti i debiti della CLB.
Da qui consegue pure la accertata garanzia di un pieno contraddittorio tra le parti in merito ai presupposti fondanti la pretesa dell’originario ricorrente in sede arbitrale.
Inammissibile è anche la censura ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. che, ai sensi della nuova formulazione della disposizione applicabile ratione temporis, ha introdotto un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia – Cass. n. 8054/2014). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha esaminato il profilo della scissione, escludendolo ma ritenendo comunque la responsabilità della Nuova CLB in virtù della figura negoziale dell’accollo di cui all’art. 1273 cc, indicativa della volontà della nuova società di subentrare nella posizione e nelle pregresse obbligazioni della società CLB. Ne deriva, quindi, anche la assenza di decisività dell’asserito fatto, denunciato come omesso, in relazione alla ritenuta prospettazione della domanda come sopra evidenziata;
che, infine, anche il quarto motivo è inammissibile, non formulandosi con esso un vizio specifico di cui all’art. 360 c.p.c. ma unicamente una richiesta di rideterminazione delle spese di lite in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, totale o parziale;
che alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’intimato svolto attività difensiva; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.