CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 giugno 2020, n. 11338
Tributi – Contenzioso tributario – Ricorso in cassazione – Denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – Criteri di ammissibilità
Premesso che
1. in controversia relativa alla legittimità dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro, emesso dall’Agenzia delle Entrate in rettifica del valore contrattuale di un immobile acquistato da A.B., la commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza n. 118/03/13, depositata il 5 luglio 2013, dichiarava l’avviso adeguatamente motivato e quindi – al contrario di quanto sostenuto dalla commissione provinciale in accoglimento del ricorso del contribuente – legittimo;
2. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, sulla base di due motivi;
3. l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione di legge per avere i giudici di appello ritenuto legittima la rettifica sebbene fondata non su presunzioni gravi precise e concordanti ma solo su quotazioni OMI;
2. con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta, sotto la rubrica di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio”, che la commissione tributaria regionale dell’Umbria non abbia tenuto conto della circostanza che l’immobile era gravato da tre ipoteche che dovevano essere cancellate a cura e spese del venditore, che “sul prezzo di vendita aveva notevolmente inciso l’accollo, da parte del ricorrente acquirente, di debiti per € 49.698,07 come previsto nel compromesso … e quindi i costi per la ristrutturazione dell’immobile erano rimasti in capo al ricorrente”, che l’atto di vendita era stato stipulato “quando il fabbricato era stato recuperato solo sulla struttura portante, così come si riscontra nei permessi a costruire rilasciati dal Comune, fatto che ha comportato che lo stesso non potesse essere iscritto al catasto al fine di avere una rendita catastale di riferimento per la determinazione del valore da indicare nell’atto di vendita”;
3. il primo motivo di ricorso è inammissibile. Viene denunciato che la commissione abbia errato nel ritenere motivato l’avviso di liquidazione di cui trattasi. L’inammissibilità discende dal mancanza di autosufficienza del motivo stesso (art. 366 c.p.c.). L’avviso non è allegato al ricorso per cassazione né è trascritto nel ricorso medesimo. Il ché preclude la possibilità stessa del sindacato sulla fondatezza della censura;
4. il secondo motivo è inammissibile. Ai sensi della versione dell’art.360 comma 1, n. 5 c.p.c. applicabile al caso di specie ratione temporis, non è più possibile denunciare la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio”. Ai fini dell’autosufficienza (ancora, ex art. 366 c.p.c.) è imprescindibile requisito di ammissibilità della (ora consentita) denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, che il fatto sia precisato, ne sia, per quanto necessario, indicata la ragione di decisività, e che sia individuato l’atto nel quale il fatto è stato dedotto. Nel caso di specie, il ricorrente non ha individuato dove ha fatto valere le circostanze menzionate al superiore punto 2, né ha chiarito la ragione per cui dette circostanze dovrebbero essere decisive, pur essendo la decisività tutt’altro che evidente;
4. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
6. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico dei ricorrenti, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3000,00, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36461 depositata il 13 dicembre 2022 - La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 maggio 2019, n. 14035 - Il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - deve essere interpretato nel senso che è…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 23100 depositata il 13 luglio 2023 - Contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale; nel senso che è possibile denunciare non soltanto la violazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 marzo 2021, n. 8110 - In tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all'INPS rapporti…
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 settembre 2019, n. 24279 - Gli immobili erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d'uso, non possono essere esentati da imponibilità ove tale errato classamento sia stato determinato da…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…