CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 giugno 2020, n. 11338

Tributi – Contenzioso tributario – Ricorso in cassazione – Denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – Criteri di ammissibilità

Premesso che

1. in controversia relativa alla legittimità dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro, emesso dall’Agenzia delle Entrate in rettifica del valore contrattuale di un immobile acquistato da A.B., la commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza n. 118/03/13, depositata il 5 luglio 2013, dichiarava l’avviso adeguatamente motivato e quindi – al contrario di quanto sostenuto dalla commissione provinciale in accoglimento del ricorso del contribuente – legittimo;

2. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, sulla base di due motivi;

3. l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso;

Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione di legge per avere i giudici di appello ritenuto legittima la rettifica sebbene fondata non su presunzioni gravi precise e concordanti ma solo su quotazioni OMI;

2. con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta, sotto la rubrica di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio”, che la commissione tributaria regionale dell’Umbria non abbia tenuto conto della circostanza che l’immobile era gravato da tre ipoteche che dovevano essere cancellate a cura e spese del venditore, che “sul prezzo di vendita aveva notevolmente inciso l’accollo, da parte del ricorrente acquirente, di debiti per € 49.698,07 come previsto nel compromesso … e quindi i costi per la ristrutturazione dell’immobile erano rimasti in capo al ricorrente”, che l’atto di vendita era stato stipulato “quando il fabbricato era stato recuperato solo sulla struttura portante, così come si riscontra nei permessi a costruire rilasciati dal Comune, fatto che ha comportato che lo stesso non potesse essere iscritto al catasto al fine di avere una rendita catastale di riferimento per la determinazione del valore da indicare nell’atto di vendita”;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile. Viene denunciato che la commissione abbia errato nel ritenere motivato l’avviso di liquidazione di cui trattasi. L’inammissibilità discende dal mancanza di autosufficienza del motivo stesso (art. 366 c.p.c.). L’avviso non è allegato al ricorso per cassazione né è trascritto nel ricorso medesimo. Il ché preclude la possibilità stessa del sindacato sulla fondatezza della censura;

4. il secondo motivo è inammissibile. Ai sensi della versione dell’art.360 comma 1, n. 5 c.p.c. applicabile al caso di specie ratione temporis, non è più possibile denunciare la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio”. Ai fini dell’autosufficienza (ancora, ex art. 366 c.p.c.) è imprescindibile requisito di ammissibilità della (ora consentita) denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, che il fatto sia precisato, ne sia, per quanto necessario, indicata la ragione di decisività, e che sia individuato l’atto nel quale il fatto è stato dedotto. Nel caso di specie, il ricorrente non ha individuato dove ha fatto valere le circostanze menzionate al superiore punto 2, né ha chiarito la ragione per cui dette circostanze dovrebbero essere decisive, pur essendo la decisività tutt’altro che evidente;

4. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;

6. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico dei ricorrenti, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile;

condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3000,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.