CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 giugno 2020, n. 11378
ENPALS – Contributi dovuti – Applicazione della legge n. 289 del 27/12/2002 – Carattere retroattivo
Rilevato che
1. la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che, per quanto qui ancora rileva, condannava la N.T.E. s.p.a. a corrispondere all’ Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei lavoratori dello spettacolo – ENPALS la complessiva somma di € 146.634,65 per contributi e sanzioni relativi agli anni dal 1998 e al 2002. La Corte territoriale riteneva che correttamente il primo giudice avesse fatto applicazione della legge n. 289 del 27/12/2002 al fine di quantificare i contributi dovuti, essendo la norma dotata per espressa disposizione di carattere retroattivo, con il solo limite delle controversie non definite con sentenza passata in giudicato al momento della sua entrata in vigore. Riteneva del tutto irrilevante che con i lavoratori le cui posizioni sono soggette della cartella esaminata nel presente giudizio fossero stati stipulati due contratti, uno relativo ai compensi per le prestazioni lavorative e l’altro per la cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, trattandosi comunque di importi percepiti in relazione alla medesima attività, così come richiesto dall’articolo 43 della legge sopra citata.
2. Per la cassazione della sentenza la N.T.E. s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso, affidato a due motivi.
L’INPS, in qualità di successore dell’ENPALS, si è costituito con procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, mentre Equitalia sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
3. I difensori di N.T.E. s.r.l. in liquidazione hanno depositato sentenza dichiarativa del fallimento della società del 23.3.2016.
Considerato che
4. occorre premettere che l’intervenuta modifica dell’art. 43 l.fall. per effetto dell’art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che «l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo», non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest’ultimo, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (v. ex aliis Cass. n. 27143 del 15/11/2017).
5. A fondamento del ricorso, la società ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 11 e 12 delle preleggi degli articoli 1321, 1322, 1325 c.c. in relazione all’articolo 43 comma 3 della legge n. 289 del 2002. Lamenta in primo luogo che la Corte territoriale abbia fatto retroagire la previsione di cui all’articolo 43 comma 3 della legge n. 289 del 2002 alla fattispecie, in cui si tratta di omissioni contributive relative agli anni 1998/2002, quando non vi era alcun contenzioso in essere avente ad oggetto le pretese creditorie confluite nella cartella di pagamento opposta.
Aggiunge che l’efficacia retroattiva della norma non si estenderebbe ai profili sostanziali, ma solo a quelli processuali.
6. Sostiene poi che erroneamente la Corte territoriale avrebbe affermato che i due compensi separati siano correlati alla medesima attività, mentre legittimamente la società non aveva assoggettato a contribuzione quelli compensi legati alla cessione dei beni immateriali frutto di ideazione e creatività, comunque identificabili con separato corrispettivo disciplinato dalla legge n 633 del 1941 e successive modifiche e come tale esente da contribuzione.
7. Il ricorso non è fondato.
Occorre qui dare continuità al principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale «in tema di contributi previdenziali per i lavoratori dello spettacolo, i compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto d’autore, d’immagine e di replica, nell’ambito delle prestazioni dirette a realizzare, senza la presenza del pubblico che ne è il destinatario finale, registrazioni (fonografiche o in altra forma) di manifestazioni musicali o di altre manifestazioni a carattere e contenuto (artistico, ricreativo o culturale) di spettacolo, sono soggetti, ai sensi dell’art. 43 della legge 27 dicembre del 2002, n. 289, a contribuzione previdenziale limitatamente alla percentuale che eccede il quaranta per cento dell’importo complessivamente percepito, senza, peraltro, che sia necessario verificare l’effettiva natura e durata della prestazione lavorativa, rispondendo la scelta legislativa – che fonda una presunzione che impedisce di scindere il diritto di autore e/o di immagine dalla prestazione professionale artistica – al dichiarato scopo di ridurre il contenzioso».
8. In funzione dello scopo dichiarato di riduzione del contenzioso contributivo, è stata chiarita in termini definitivi l’incidenza dei compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, d’immagine e di replica sulla retribuzione imponibile e sulla retribuzione pensionabile dei lavoratori sopra indicati, con conseguente soggezione dello stesso compenso a contribuzione previdenziale in favore dell’ENPALS, «con (una sorta di) norma di interpretazione autentica – quanto meno implicita – o, comunque, parimenti retroattiva» (cfr. in tali termini, Cass. 2.5.2006 n. 10114, conf. Cass. 4.6.2008 n. 14782).
9. Non è dunque dirimente, ai fini dell’applicazione della norma, il periodo contributivo in discussione – nel caso anteriore alla data di entrata in vigore della legge – bensì la pendenza di un contenzioso in proposito, attuale o potenziale, alla data della sua entrata in vigore (1.1.2003), con il solo limite delle situazioni esaurite per effetto di prescrizione o di intervenuto giudicato.
10. Segue coerente il rigetto del ricorso.
11. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti intimate.
12. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.