CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 luglio 2018, n. 18518
Infortunio in itinere – Diritto al pagamento di un’indennità per inabilità temporanea assoluta – INAIL – Rendita per danno biologico nella misura del 100% – Rischio elettivo – Accertamento
Rilevato
che con sentenza del 23 luglio 2016, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Latina, accoglieva la domanda proposta da K.O. nei confronti dell’INAIL, riconoscendole, in relazione all’infortunio in itinere occorsole, il diritto al pagamento di un’indennità per inabilità temporanea assoluta per un anno e di una rendita per danno biologico nella misura del 100%;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto ricorrere nella specie l’occasione di lavoro, avendo escluso, a differenza del primo giudice ed in dichiarato dissenso con le conclusioni della CTU, la ravvisabilità di un rischio elettivo dato dallo stato di ebbrezza alcolica in cui la O. si sarebbe trovata al momento dell’infortunio;
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Istituto, affidando l’impugnazione a due motivi motivo, cui resiste, con controricorso, l’intimata;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che l’Istituto ricorrente ha poi presentato memoria;
Considerato
che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, d.P.R. n. 1124/1965 come novellato dall’art. 12, d.lgs. n. 38/2000, imputa alla Corte territoriale di essersi pronunziata consapevolmente disconoscendo il dato fattuale dell’abuso di alcool da parte della O. e la ravvisabilità a tale stregua di un rischio elettivo tale da escludere l’indennizzabilità dell’infortunio occorso;
che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta a carico della Corte territoriale l’analisi incompleta e superficiale della cartella clinica della lavoratrice ed, in particolare, di non essersi avveduto della piena sovrapponibilità dei dati emergenti dal confronto tra il foglio privo di intestazione relativo a “paziente sconosciuto” comunque inserito nella predetta cartella clinica ed i referti formalmente riferiti alla lavoratrice medesima;
che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, risultando il primo di essi fondato sull’affermazione meramente apodittica dell’effettività dell’abuso di alcool da parte della O., in contrasto con il convincimento maturato a riguardo dalla Corte territoriale, della cui opinabilità sul piano logico e giuridico non vale a costituire sufficiente dimostrazione la censura di cui al secondo motivo, atteso che la valutazione negativa resa dalla Corte medesima sulla sovrapponibilità dei dati risultanti dai diversi fogli contenuti nella cartella clinica della O. risulta puntualmente espressa nella motivazione dell’impugnata sentenza, con esclusione quindi del denunciato vizio di omesso esame, laddove si afferma che non può essere data considerazione all’esame avvenuto alle 9,06 perché riferito a paziente sconosciuto con data di nascita diversa da quella dell’interessata e che parimenti non è idoneo ad attestare lo stato di ebbrezza il “fiato alcolemico” rinvenuto in sede sanitaria perché privo di accertamenti medico-scientifici che dimostrino l’effettiva consistenza della presenza di alcool nel sangue ed il superamento dei limiti di legge;
che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed curo 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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