CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 luglio 2018, n. 18518
Infortunio in itinere – Diritto al pagamento di un’indennità per inabilità temporanea assoluta – INAIL – Rendita per danno biologico nella misura del 100% – Rischio elettivo – Accertamento
Rilevato
che con sentenza del 23 luglio 2016, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Latina, accoglieva la domanda proposta da K.O. nei confronti dell’INAIL, riconoscendole, in relazione all’infortunio in itinere occorsole, il diritto al pagamento di un’indennità per inabilità temporanea assoluta per un anno e di una rendita per danno biologico nella misura del 100%;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto ricorrere nella specie l’occasione di lavoro, avendo escluso, a differenza del primo giudice ed in dichiarato dissenso con le conclusioni della CTU, la ravvisabilità di un rischio elettivo dato dallo stato di ebbrezza alcolica in cui la O. si sarebbe trovata al momento dell’infortunio;
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Istituto, affidando l’impugnazione a due motivi motivo, cui resiste, con controricorso, l’intimata;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che l’Istituto ricorrente ha poi presentato memoria;
Considerato
che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, d.P.R. n. 1124/1965 come novellato dall’art. 12, d.lgs. n. 38/2000, imputa alla Corte territoriale di essersi pronunziata consapevolmente disconoscendo il dato fattuale dell’abuso di alcool da parte della O. e la ravvisabilità a tale stregua di un rischio elettivo tale da escludere l’indennizzabilità dell’infortunio occorso;
che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta a carico della Corte territoriale l’analisi incompleta e superficiale della cartella clinica della lavoratrice ed, in particolare, di non essersi avveduto della piena sovrapponibilità dei dati emergenti dal confronto tra il foglio privo di intestazione relativo a “paziente sconosciuto” comunque inserito nella predetta cartella clinica ed i referti formalmente riferiti alla lavoratrice medesima;
che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, risultando il primo di essi fondato sull’affermazione meramente apodittica dell’effettività dell’abuso di alcool da parte della O., in contrasto con il convincimento maturato a riguardo dalla Corte territoriale, della cui opinabilità sul piano logico e giuridico non vale a costituire sufficiente dimostrazione la censura di cui al secondo motivo, atteso che la valutazione negativa resa dalla Corte medesima sulla sovrapponibilità dei dati risultanti dai diversi fogli contenuti nella cartella clinica della O. risulta puntualmente espressa nella motivazione dell’impugnata sentenza, con esclusione quindi del denunciato vizio di omesso esame, laddove si afferma che non può essere data considerazione all’esame avvenuto alle 9,06 perché riferito a paziente sconosciuto con data di nascita diversa da quella dell’interessata e che parimenti non è idoneo ad attestare lo stato di ebbrezza il “fiato alcolemico” rinvenuto in sede sanitaria perché privo di accertamenti medico-scientifici che dimostrino l’effettiva consistenza della presenza di alcool nel sangue ed il superamento dei limiti di legge;
che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed curo 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21302 - Pagamento dell’indennità per inabilità temporanea assoluta e per postumi permanenti per un lavoratore autonomo
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36841 depositata il 15 dicembre 2022 - Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 ottobre 2020, n. 23146 - Indennizzo per inabilità assoluta temporanea per infortunio sul lavoro
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2021, n. 24025 - Il termine di complessivi dieci anni dalla data dell'infortunio per l'esercizio del diritto al decorso della rendita INAIL non preclude la proposizione della domanda di costituzione di rendita oltre…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 ottobre 2020, n. 22084 - Decesso del coniuge a seguito di infortunio per incidente automobilistico da considerarsi infortunio in itinere
- IVASS - Provvedimento 29 gennaio 2019, n. 83 - Ulteriore differimento del periodo di sospensione temporanea dei termini per il pagamento dei premi previsto dal Provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018, sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: onere della prova e responsab
La riforma del processo tributario ad opera della legge n. 130 del 2022 ha intro…
- E’ obbligo del collegio sindacale comunicare
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25336 del 28 agosto 2023, interv…
- Dimissioni del lavoratore efficace solo se effettu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre…
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…
- I versamento eseguiti in conto futuro aumento di c
I versamento eseguiti in conto futuro aumento di capitale ma non «accompagnati d…