CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 luglio 2019, n. 18744 – In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, il sopravvenuto fallimento del debitore pignorato non comporta l’improcedibilità del giudizio di accertamento dell ‘obbligo del terzo, neanche dopo la riforma introdotta dalla legge n. 228 del 2012, né l’impossibilità di proseguire l’esecuzione forzata determina la sopraggiunta carenza dell’interesse del creditore allo svolgimento del giudizio