CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 luglio 2019, n. 18823
Obbligo di iscrizione alla Gestione separata separata degli esercenti attività commerciali – Produttore diretto o libero di assicurazioni – Presupposti
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Trento, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato sussistente l’obbligo dell’attuale parte ricorrente di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di Compagnia di assicurazione;
2. avverso tale pronuncia D.K. ha proposto ricorso per cassazione, ulteriormente illustrato con memoria, deducendo tre motivi di censura;
3. l’INPS,anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con controricorso;
4. la sesta sezione della Corte ha rimesso il ricorso alla sezione ordinaria sollecitando un intervento nomofilattico;
Considerato che
5. preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo alla società, S.C.C.I. s.p.a., di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. in quanto essa non fu parte del giudizio di merito ed erroneamente è stata evocata in giudizio dalla parte ricorrente;
6. con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell’art. 44, comma 2, dl. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n.326 del 2003 e dell’art.12 delle disposizioni sulla legge in generale; con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 13 delle disposizioni sulla legge in generale; con il terzo motivo riproduce le censure indicate nel primo mezzo aggiungendo la violazione dell’art. 2697 cod.civ. deduce che l’INPS non ha dato prova della sussistenza degli elementi da riprodurre nella lettera di autorizzazione allegata al ccnI del 1939, quanto all’attribuzione della zona o piazza e il potere di firmare proposte contrattuali, elementi della fattispecie identificativa del produttore di IV tipo;
7. i motivi sono fondati e vanno trattati congiuntamente in quanto, sebbene illustrino sotto diverse prospettive più errori interpretativi addebitati alla sentenza impugnata, poggiano sul presupposto comune della erronea interpretazione della portata soggettiva dell’art. 44, comma due, del d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003;
8. deve darsi continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al cit. D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);
9. il predetto principio ha trovato, recentemente, ulteriori e argomentate conferme essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (v., fra le altre, Cass. n. 30554 del 2018, ai cui diffusi passaggi argomentativi si rinvia, e numerose altre decisioni coeve e successive);
10. il ricorso va, dunque, accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti, essendo oggetto della domanda proposta dall’attuale ricorrente solo l’accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercio ai sensi dell’art. 44, comma 2, l. n. 326/2003, la causa va decisa con il riconoscimento dell’insussistenza di tale obbligo;
11. la assoluta novità delle questioni trattate all’epoca del deposito del ricorso, unita alla complessità delle stesse, testimoniata dalla difformità delle soluzioni emerse nella giurisprudenza di merito, determina la compensazione delle spese dell’intero processo;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la parte ricorrente non tenuta all’iscrizione nella gestione relativa agli esercenti attività commerciali ai sensi dell’art. 44 comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003; dichiara compensate le spese dell’intero processo.
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