CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 maggio 2020, n. 8796
Cartella esattoriale – Pronuncia di estinzione del processo – Violazione del termine concesso per la rinnovazione della notifica dell’atto di appello
Rilevato che
Il Tribunale di Rossano, con sentenza 18/6/2009, dichiarava inammissibile i! ricorso in opposizione proposto dalla s.r.l. C. Immobiliare nei confronti dell’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della S.C.C.I., avverso la cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 36.634,51 a titolo di contributi aziende, perché proposto oltre il termine perentorio sancito dall’art. 24 c. 5 d. Igs. n. 46/1999.
Avverso tale decisione la società interponeva gravame innanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro che, rilevata la tardività della notifica del ricorso in appello unitamente al decreto di fissazione di udienza, ordinava il rinnovo della stessa. All’udienza fissata per la discussione del 7/2/2013, rilevato che la ricorrente aveva nuovamente notificato in ritardo il ricorso introduttivo del giudizio di gravame, visto l’art. 307 c.p.c., dichiarava estinto il processo.
La cassazione di tale decisione è domandata dalla società C. Immobiliare sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso l’Istituto intimato.
Considerato che
1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 307 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma primo nn. 3, 4 e 5 c.p.c..
Ci si duole che il giudice del gravame, in violazione dei dettami dell’ultimo comma di cui alla citata disposizione codicistica, abbia adottato un provvedimento in forma di ordinanza, del tutto inadeguato, abnorme, e “divergente dallo schema tipico (formale e sostanziale) voluto dalla legge per quel procedimento”.
2. Il motivo palesa profili di inammissibilità.
Secondo i principi affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi, è inammissibile il ricorso per cassazione in cui sia denunciata puramente e semplicemente la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” ai sensi dell’art. 112 c.p.c., senza alcun riferimento alle conseguenze che l’errore (sulla legge) processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento (vedi Cass. 28/9/2015 n.19124, Cass. S.U. 24/7/2013 n. 17931).
Ed invero i vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato “error in procedendo”, con conseguente onere dell’impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall’invocata nullità processuale (vedi Cass. 9/7/2014 n. 15676)
Nello specifico la ricorrente, non si è conformata al ricordato insegnamento, essendosi limitata ad argomentare in ordine alla inadeguatezza della veste formale attribuita al provvedimento decisorio, senza specificamente indicare il pregiudizio che dalla adozione di una inappropriata forma dell’atto, sarebbe in concreto derivata.
3. In ogni caso il motivo è privo di fondamento.
Non va, infatti, sottaciuto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento di estinzione del processo, pur assunto nella forma della ordinanza, ha il contenuto decisorio di una sentenza (ex plurimis, v. Cass. 8/2/2008 n.3128, Cass. 8/2/2008 n.3128 con richiami a Cass., 18/1/2005, n.950; vedi anche Cass., 22/6/2007, n.14592; Cass., 6/4/2006, n.8041)
Essa reca infatti, una decisione di chiusura del giudizio in conseguenza di un vizio del processo e pertanto si palesa definitiva quanto ai presupposti e alle condizioni processuali della domanda giudiziale, derivando dall’effettivo contenuto decisorio del provvedimento proprio di una sentenza, l’esperibilità dei mezzi di impugnazione correlati alla natura che le è propria(vedi Cass. cit. n.3128/2008).
3. Il secondo motivo prospetta omessa o carente motivazione in relazione all’art. 111 Cost.
Si lamenta che i giudici del merito abbiano omesso di esaminare le fondate questioni oggetto del giudizio limitandosi a dichiarare, con provvedimento abnorme e privo di motivazione, l’estinzione dello stesso, senza chiarire l’iter logico seguito nel pervenire a tale convincimento, chiarendone la ratio deciderteli.
4. Il motivo non è fondato, giacché il provvedimento – pur adottato nella formale veste della ordinanza – recava appropriati richiami alle ragioni in fatto e diritto che avevano giustificato la emanazione di una pronuncia, in rito, di estinzione del processo, in ragione della violazione del termine concesso per la rinnovazione della notifica dell’atto di appello, peraltro in conformità ai dettami di cui all’art. 307 ultimo comma c.p.c., che così sanziona l’ipotesi dell’inattività qualificata delle parti la quale si realizza allorquando la rinnovazione della notifica sia stata eseguita oltre il termine all’uopo fissato (vedi Cass. 30/5/2017 n. 13637, Cass. 3/11/2006 n. 23587).
Conclusivamente, al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.
La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime : soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto ai sensi del comma 1 quater dell’art. 13 DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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