CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 maggio 2021, n. 12538

Tributi – Contenzioso tributario – Ricorso in cassazione – Contenuto necessario – Specifica contestazione della “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata

Rilevato che

1. La M. s.r.l. unipersonale propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 344/06/2019, depositata il 26 febbraio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro il diniego opposto dal Comune di Calcinaia all’istanza del 24 novembre 2014, della medesima contribuente, di rimborso delI’Ici relativa agli anni d’imposta dal 2003 al 2013, fondata sulla circostanza che gli immobili assoggettati all’imposizione erano divenuti, a seguito di sopravvenuti strumenti urbanistici, inedificabili.

L’ente territoriale aveva negato il rimborso in quanto l’imposta era stata versata a seguito di c.d. “accertamento con adesione” richiesto dalla stessa contribuente, e comunque dopo che quest’ultima ed il Comune avevano sottoscritto un accordo transattivo complessivo, che comprendeva anche le obbligazioni qui controverse.

Inoltre, secondo l’ente territoriale l’art. 8 del regolamento comunale in materia di lci escludeva espressamente la possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta pagata per quelle aree che, successivamente ai versamenti effettuati, divengano inedificabili, «ove siano state intraprese azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’adozione delle varianti apportate con gli atti e le disposizioni di cui alla lett. b)«, ovvero «le varianti agli strumenti urbanistici generali e/o attuativi». Nel caso di specie, la contribuente aveva proposto ricorso al Tar Toscana avverso gli atti con i quali il Comune aveva modificato la destinazione edificatoria dell’area, e tale circostanza, ai sensi della predetta norma regolamentare, precludeva ulteriormente l’accoglibilità della domanda di rimborso.

Il Comune di Calcinaia si è costituito con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ.

Ambedue le parti hanno depositato memoria.

Considerato che

1. Con il primo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 59, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale dispone che « Con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, i comuni possono: […] f) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;».

Assume infatti la ricorrente che l’art. 8 del regolamento comunale in materia di lei «in vigore fino alla delibera consiliare del 30 luglio 2014», consentiva, in caso di aree divenute successivamente inedificabili o di varianti agli strumenti urbanistici, di ottenere la restituzione dell’imposta pagata nei dieci anni precedenti.

Sarebbe quindi indifferente, rispetto alla previsione regolamentare, la circostanza che l’imposta sia stata versata a seguito di «atti di adesione eseguiti».

2. Con il secondo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., I’ «illegittimità del regolamento comunale […] nella formulazione successiva alla delibera consiliare del 30 luglio 2014 per violazione dell’art. 59, comma 1, lett. f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Secondo la ricorrente, infatti, la norma regolamentare, nella versione modificata dalla delibera consiliare del 30 luglio 2014, sarebbe viziata da eccesso di potere, poiché esclude il diritto al rimborso solo in ragione dell’avvenuta proposizione di impugnazione contro l’atto che ha determinato l’inedificabilità sopravvenuta, a prescindere dall’esito del relativo giudizio.

3. I due motivi, connessi, vanno trattati congiuntamente e sono entrambi inammissibili, per plurime ragioni, ciascuna sufficiente alla relativa declaratoria.

Innanzitutto, non risulta adempiuto l’onere di cui all’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., di specifica indicazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass., 15/01/2019, n. 777; Cass., 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726), in ordine sia all’«accordo» o «atto di adesione», sottoscritto tra le parti, menzionato nella sentenza impugnata quale titolo del pagamento delle somme oggetto della domanda di restituzione controversa; sia in ordine ai provvedimenti amministrativi che avrebbero determinato l’inedificabilità sopravvenuta, rispetto allo stesso accordo ed al suo adempimento da parte della contribuente, fondando la pretesa restitutoria; sia relativamente ai ricorsi proposti dalla contribuente contro tali provvedimenti, che sarebbero in ipotesi rilevanti, nella tesi avversata dalla ricorrente, al fine di precludere, secondo il regolamento comunale (quanto meno nella versione di quest’ultimo che si assume modificata dalla delibera consiliare del 30 luglio 2014), il rimborso; sia, infine, rispetto alla domanda di rimborso, dalla quale individuare le aree che sarebbero state oggetto sia dell’imposizione che dei predetti atti negoziali, amministrativi e giudiziari.

Inoltre, va ricordato che «In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017).

Invece, nel caso di specie, entrambi i motivi non attingono la ratio decidendi espressa nella motivazione della sentenza impugnata, che prescinde del tutto da un ipotetico effetto preclusivo del rimborso derivante da disposizioni del regolamento comunale in materia di lei, fondando la legittimità del diniego (come evidenziato in particolare dalle seguenti citazioni della parte motiva della decisione) «sul valore da attribuire all’accordo sottoscritto» tra le parti, «avente ad oggetto la regolamentazione dell’insieme delle posizioni debitorie della stessa M. s.r.l.», con la conseguenza che «il contribuente è obbligato ad attenersi ai patti ai quali ha volontariamente e liberamente aderito, tanto più le volte in cui, come in questo in esame, si tratta di accordi contrattuali raggiunti in via definitiva», e ciò «in forza del principio della certezza delle situazioni giuridiche» e su quello «pacta servanda sunt (che per la sua portata generale non necessita di previsione espressa».

Non attinge quindi tale ratio decidendi, fondata espressamente su principi generali e comunque indipendente dal contenuto del regolamento comunale in materia, l’evocazione, nel ricorso, di quest’ultimo e della norma di legge sul quale il potere regolamentare comunale si fonda, quale parametro normativo dei pretesi errori in iudicando.

Peraltro, è la stessa ricorrente che, nel secondo motivo, evidenzia come la questione della rilevanza della norma regolamentare (nel caso di specie riguardo alla preclusione derivante dall’avvenuta proposizione del ricorso al Tar da parte della contribuente) sia stata “verosimilmente assorbita” dalla decisione della CTR fondata sulla ratio decidendi , unica, dell’accordo intervenuto tra le parti.

Né peraltro è ammissibile, come avvenuto nel secondo motivo, che la pretesa illegittimità del regolamento comunale in questione venga denunciata, in questa sede, per asserito «eccesso di potere», a prescindere dall’individuazione di una concreta rilevanza che la norma regolamentare abbia assunto nel contesto della ratio decidendi espressa dal giudice a quo. Infine, va considerato che «In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia» (Cass., Sez. L – , Ordinanza n. 17224 del 18/08/2020; conformi, ex multis, Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860). Quanto al vizio di violazione di legge, nel caso di specie non è sufficiente, ad integrare il necessario livello minimo di specificità, la mera enunciazione nella rubrica della violazione dell’art. 59, comma 1, lett. f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non seguita poi da un adeguato sviluppo in via argomentativa in ordine al contenuto, all’interpretazione ed alla rilevanza del relativo canone normativo rispetto alla fattispecie concreta ed alla decisione impugnata (cfr. Cass., Sez. L – , Ordinanza n. 17224 del 18/08/2020, cit.).

4. Fermo tutto quanto sinora premesso, solo per completezza va rilevato che la predetta ratio deciderteli, espressa dalla motivazione della sentenza impugnata e non attinta specificamente dal ricorso, è comunque anche coerente con il principio già espresso da questa Corte – sia pure in una fattispecie diversa, ma analoga a quella in decisione sotto il profilo della rilevanza dell’accordo sull’ imposizione- secondo il quale «In materia tributaria, la definizione dell’accertamento con adesione su istanza del contribuente ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997 determina la intangibilità della pretesa erariale oggetto del concordato intervenuto tra le parti, sicché risulta normativamente esclusa per il contribuente la possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l’atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l’obbligazione scaturente dal concordato» (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 20577 del 31/07/2019).

2. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.