CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 marzo 2019, n. 7068
Infortunio sul lavoro – Inabilità temporanea – Riconoscimento dell’indennizzo per il danno biologico – Nesso di causalità con la malattia denunciata
Rilevato
che, con sentenza del 19 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Lecce, confermando la decisione del Tribunale in sede, rigettava la domanda proposta da L.D.V. nei confronti dell’INAIL ed intesa al riconoscimento dell’indennizzo per il danno biologico nella misura del 6% nonché dell’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea derivate dall’infortunio sul lavoro accadutogli il 20 agosto 2010;
che, ad avviso della Corte territoriale non era stata fornita la prova del nesso di causalità tra i postumi che, nell’assunto dell’appellante, sarebbero derivati dall’infortunio (borsite cronica al ginocchio destro), e l’infortunio asseritamente verificatosi mentre era intento al lavoro sul peschereccio in quanto: non aveva provveduto a far certificare che il 2 agosto 2010 aveva subito un trauma contusivo al ginocchio destro tale da aver causato la borsite refertata; la certificazione redatta il 2 agosto 2010 attestava solo la presenza di una borsite cronica; circostanza questa escludente la fase acuta della malattia immediatamente conseguente al fatto contusivo; inoltre, la prova testimoniale così come articolata era inammissibile perché superflua e, comunque, non sarebbe stata idonea a dimostrare, stante la predetta carenza documentale, la derivazione della malattia denunciata dall’infortunio; la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione del danno era inutile e quella per verificare la dinamica dei fatti tardiva;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il D.V. affidato ad un unico motivo cui resiste l’INAIL con controricorso;
che è stata depositata proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Considerato
che con l’unico motivo si deduce omessa e/o insufficiente motivazione in quanto la Corte territoriale non aveva considerato che alla data del 2 agosto 2010 risultavano due certificazioni, essendosi il D.V. sottoposto a due consulenze, omettendo di valutare quella a firma del dott. A. in cui era scritto “…affetto da borsite prerotulea post traumatica in occasione di lavoro, si richiede intervento chirurgico, prognosi di venti giorni.” e si era limitata a recepire solo le affermazioni del consulente di parte dell’INAIL senza tenere conto che, secondo i più elementari principi di medicina legale, la borsa prerotulea è molto sensibile a traumi diretti sicché gli episodi di tumefazione a carico della stessa possono essere causati anche da traumi di minor entità e che l’esordio della tumefazione può essere immediato al trauma o comparire anche le successive 24 ore; si evidenzia, infine, come ben si sarebbe potuto procedere alla nomina di un consulente non potendo essere considerata tardiva una richiesta in tal senso anche se avanzata solo in appello;
che il motivo è inammissibile sotto vari profili: in primo luogo perché lamenta il vizio di motivazione insufficiente non più censurabile (si veda Cass., S.U., n. 8053/14 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione); inoltre, nella parte in denuncia la omessa considerazione di uno dei due certificati medici che sarebbero stati rilasciati al D.V. il giorno 2 agosto 2010 a seguito dell’infortunio, per mancanza di specificità non indicando dove e quando tale documento è stato prodotto nei precedenti gradi di merito (Cass. n. 5478 del 07/03/2018; Cass. n. 12288 del 15/06/2016; Cass. n. 23575 del 18/11/2015, tra le varie); che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dell’INAIL; che non sussistono, allo stato, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo essendo stato il ricorrente ammesso in via anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio (Cass. 18523 del 2014).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza allo stato dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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