CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7082
Tributi – IVA – Obbligato solidale ex art. 60-bis D.P.R. n.633 del 1972 – Cartella di pagamento – Legittimità
Rilevato che
– Con sentenza n. 43/4/11 depositata in data 24 maggio 2011 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 39/3/08 della Commissione tributaria provinciale di Forlì, la quale aveva accolto il ricorso della F.W.E. Srl contro la cartella di pagamento IVA 2007, emessa ex art. 60 bis d.P.R. n.633 del 1972;
– In particolare, la cartella veniva emessa sul presupposto dell’obbligazione solidale tra la società e l’obbligato principale M.S., il quale aveva acquistato due autoveicoli di provenienza infracomunitaria, poi ceduti alla contribuente, omettendo il versamento dell’IVA dovuta. La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo l’atto impositivo carente di motivazione.
– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi. La contribuente ha resistito con controricorso;
Considerato che
– Con il primo motivo – dedotto ai fini dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972, per aver la CTR escluso la solidarietà della società prevista dalla legge in presenza di mancato versamento dell’IVA da parte dell’imprenditore pur essendo la vendita dei beni commercializzati, due autovetture, avvenuta sottocosto.
– Con il secondo motivo – dedotto ai fini dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – l’Agenzia ricorrente denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione per aver il giudice d’appello rigettato l’appello ipotizzando che la ragione della vendita sottocosto potesse derivare da un acquisto avventato dal fornitore infracomunitario, nonostante la pacifica vendita degli autoveicoli a prezzo inferiore a quello di acquisto e anche a valore inferiore a quello medio individuabile sulla base dei listini di riviste di settore, minimizzando la «differenza di circa 2.000 Euro a veicolo».
– I due motivi devono essere esaminati congiuntamente, in quanto interdipendenti dal momento che l’esclusione della solidarietà è determinata dalla ritenuta assenza di vendita al di sotto del valore normale, e sono fondati.
– Va rammentato che «In tema d’IVA, il cessionario, ove sia soggetto passivo di tale imposta, è solidalmente responsabile con il cedente, ai sensi dell’art. 60 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, qualora la cessione, avente ad oggetto i beni individuati dal relativo decreto ministeriale, sia effettuata ad un prezzo inferiore al valore normale degli stessi ed il cedente non abbia versato l’imposta relativa alla cessione effettuata» (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 8857 del 29/03/2019, Rv. 653356 – 01). A tal fine, è sufficiente l’obiettiva divaricazione fra il prezzo sostenuto e quello di mercato, ferma la possibilità per lo stesso cessionario di dimostrare la “plausibilità” del prezzo corrisposto, in quanto analogo a quello costantemente pattuito dal cessionario nelle precedenti transazioni con il cedente, ovvero praticato anche da altri operatori del mercato di riferimento (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 877 del 16/01/2019).
– Orbene, alla luce della condivisa interpretazione giurisprudenziale richiamata, la CTR nel caso di specie non chiarisce perché abbia accordato decisivo rilievo ai valori – medi, e perciò da valutare in concreto caso per caso, non in astratto – del listino di rivista di settore (Eurotax) circa i prezzi di mercato delle autovetture usate, e non invece al dato, pacifico, del prezzo effettivo del precedente acquisto delle autovetture poi commercializzate dal cedente ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, operazione che non avrebbe alcun senso economico a meno che il cedente non intenda lucrare sull’IVA pacificamente non versata nella fattispecie.
– Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, affinché si attenga all’enunciato principio e provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.