CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7084

Tributi – Contenzioso tributario – Rinuncia al ricorso per cassazione – Accettazione della controparte – Estinzione del giudizio

Rilevato che

– Con sentenza n. 162/64/11 depositata in data 2 settembre 2011 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, rigettava l’appello proposto da L.I.F. Srl, avverso la sentenza n. 58/10/09 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo, la quale a sua volta aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente, contro un avviso di accertamento per II.DD., inclusa l’IRAP, e IVA 2004.

– La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo corretta la rideterminazione dell’ammontare dei ricavi nei confronti della contribuente, operata sulla base dell’applicazione dello studio di settore TG67U alla fattispecie.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo sei motivi, che illustra con nota di deposito rinunciando al ricorso. Ha inizialmente resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate e, successivamente, ha accettato la rinuncia di controparte.

Considerato che

– Con nota di deposito data 18 novembre 2019 la contribuente, in fallimento, previa autorizzazione del comitato dei creditori ha reso noto di voler rinunciare al ricorso a spese di lite compensate;

– Va rammentato al proposito che <<La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso>>. (Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 13923 del 22/05/2019, Rv. 654263 – 01; conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv 640420 – 01). Nondimeno, nel caso di specie è stato anche allegato e dimostrato il fatto che è intervenuta accettazione da parte dell’Avvocatura dello Stato;

– In conclusione il procedimento dev’essere dichiarato estinto e le spese di lite sono compensate, essendo tale l’accordo tra le parti;

P.Q.M.

Dichiara estinto il procedimento e compensa le spese di lite.