CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7085
Licenziamento disciplinare – Illecito sistema di gestione dell’esito delle gare d’appalto – Procedimento disciplinare sospeso in attesa dell’esito del giudizio penale – Ripresa del procedimento disciplinare prima della formazione del giudicato – Facoltà di sospensione discrezionale attribuita alla Pubblica Amministrazione ex art. 55 ter, co. 1, D.Lgs. n. 165/2001
Rilevato che
1. con sentenza in data 6-14 luglio 2018 nr. 991 la Corte d’Appello di Lecce, giudice del reclamo ex articolo 1 commi 58 e seguenti legge 92/2012, confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi, che conformemente al giudice della prima fase, aveva respinto la impugnazione proposta da V.C., dirigente tecnico della ASL di BRINDISI, avverso il licenziamento disciplinare comunicatogli in data 20.4.2016.
2. La Corte territoriale respingeva la tesi del reclamante secondo cui era illegittima la determinazione della ASL, che aveva sospeso il procedimento disciplinare in attesa dell’esito del giudizio penale sui medesimi fatti, di riattivare il procedimento e di irrogare la sanzione prima della formazione del giudicato penale.
3. Osservava che la amministrazione non era tenuta ad attendere la definizione del processo penale allorquando fossero sopravvenuti fatti in relazione ai quali l’ufficio del procedimento disciplinare (in prosieguo: UPD) riteneva di potere concludere il giudizio disciplinare; tale facoltà era prevista dall’articolo 55 ter D.Lgs 165/2001.
5. Era infondata altresì la deduzione di violazione del principio di specificità della contestazione.
6. L’UPD – oltre a specificare le fonti di conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare – aveva trasmesso in allegato alla contestazione numerosi documenti, richiamati come parte integrante del testo, da cui si evincevano i fatti addebitati.
7. Non vi era la dedotta incompetenza del direttore amministrativo: la nota a sua firma, con cui era stato trasmesso il decreto di giudizio immediato, era l’atto con cui l’UPD era venuto a conoscenza dei fatti contestati.
8. Il motivo di reclamo con cui il C. lamentava la violazione dell’articolo 55 quater D.Lgs. 165/2001 era inammissibile perché generico.
9. In ogni caso- qualora il reclamante avesse voluto riferirsi alla pretesa tassatività delle ipotesi di licenziamento disciplinare previste dal suddetto articolo 55 quater – la censura sarebbe stata infondata: le ipotesi di licenziamento disciplinare previste dalla norma erano aggiuntive rispetto a quelle generali, come si desumeva dalla clausola di salvezza contenuta in apertura del medesimo articolo.
10. Nel merito, dalla istruttoria compiuta dall’organo disciplinare – a seguito della acquisizione della documentazione della Guardia di Finanza, del Nucleo di Polizia Tributaria e di Polizia Scientifica e degli atti del procedimento penale – era emerso l’illecito sistema di gestione dell’esito delle gare d’appalto della ASL di Brindisi, attuato attraverso la apertura fraudolenta delle buste contenenti le offerte di gara, la comunicazione dei loro contenuti all’impresa da favorire e la sostituzione dell’offerta di quest’ultima con una nuova più conveniente. Dal verbale dell’interrogatorio di G.B. in sede di indagini preliminari emergeva la partecipazione attiva del C. alla apertura e chiusura dei plichi contenenti le offerte, la cui manomissione era stata accertata dalla polizia scientifica.
11. Il C. non aveva mai fornito eventuali giustificazioni alle sue condotte.
12. Il giudizio di gravità delle condotte e di irrimediabile compromissione del vincolo fiduciario espresso dal Tribunale era condivisibile, in ragione della gravità dei fatti addebitati, tanto nella portata oggettiva che nella portata soggettiva.
13. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza V.C., articolato in quattro motivi, cui ha opposto difese la ASL BRINDISI con controricorso.
14. La ASL ha depositato memoria.
Considerato che
1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.- violazione e falsa applicazione dell’articolo 55 ter D.L.gs. 165/2001, censurando la sentenza per avere dichiarato la legittimità della ripresa del procedimento disciplinare prima della formazione del giudicato penale.
2. Ha dedotto che, in ogni caso, non era sopraggiunto alcun fatto nuovo tale da giustificare la riapertura del procedimento, trattandosi di addebiti privi di riscontro probatorio.
3.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
4. Questa Corte (Cass. civ. sez. lav. 13 maggio 2019 nr. 12662) ha già affermato che la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, di cui all’art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla PA, la quale, fermo il principio della tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, può esercitarla qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga di elementi necessari per la definizione del procedimento, essendo legittimata a riprendere il procedimento disciplinare senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione. In tal senso il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, qui non applicabile ratione temporis, nell’aggiungere un ultimo periodo al suddetto comma uno, nel senso che «…il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l’amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo» formalizza una regola già ricavabile dal sistema.
5. A tale principio, cui si intende assicurare in questa sede continuità, si è conformata la sentenza impugnata.
6. Per il resto il ricorrente si duole della rilevanza degli elementi di prova posti dalla ASL a fondamento della riapertura del procedimento, chiedendo a questo giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione del merito, peraltro in materia di scelte riservate alla discrezionalità della amministrazione datrice di lavoro.
7. Con il secondo motivo il ricorrente ha impugnato la sentenza – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.- per violazione e falsa applicazione dell’articolo 18, comma quattro, legge nr. 300/1970, in combinato disposto con l’articolo 7, comma cinque, CCNL DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA del SSN, in relazione alla dichiarazione di specificità della contestazione disciplinare.
8. Ha esposto che la contestazione si limitava a richiamare le norme asseritamente violate ed il decreto di giudizio immediato allegato ad una nota del direttore amministrativo, in violazione delle disposizioni normative e regolamentari, che riservano all’UPD la competenza in materia disciplinare.
9. Ha dedotto che in ogni caso la contestazione era viziata dalla genericità dell’atto richiamato e dalla inammissibilità del rinvio ad un atto esterno, quale il decreto di giudizio immediato.
10. Il motivo è infondato.
11. Deve in questa sede ribadirsi il principio (ex aliis: Cassazione civile sez. lav., 10/01/2019, n.448 e giurisprudenza ivi richiamata) secondo cui la contestazione dell’addebito disciplinare ben può essere effettuata per relationem, anche mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell’interessato, risultando rispettati, anche in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio.
12. Alla luce di tale principio, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto legittimo il rinvio della contestazione disciplinare alla nota del direttore amministrativo cui era allegata copia del decreto di giudizio immediato, atti trasmessi al lavoratore come allegati alla medesima contestazione.
13. Nella parte in cui assume la genericità della contestazione il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto nel ricorso non si trascrivono né l’atto di contestazione né i suoi allegati.
14. Con il terzo motivo si denunzia – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.- violazione e falsa applicazione dell’articolo 55 quater D.Lgs. 165/2001, censurando la statuizione resa sulla dedotta violazione dell’articolo 55 quater D.Lgs. 165/2001.
15. Il ricorrente ha assunto che immotivatamente le ragioni di reclamo erano state ritenute «estremamente generiche» ed, inoltre, che l’articolo 55 quater D.Lgs. 165/2001 prevederebbe ipotesi tassative di licenziamento disciplinare per giusta causa, non derogabili dalla contrattazione collettiva.
16. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza, che ha dichiarato la inammissibilità delle ragioni di reclamo sul punto in discussione per mancanza di specificità.
17. Rispetto a tale statuizione, di per sé preclusiva della successiva valutazione impropriamente compiuta dalla Corte territoriale sul merito del reclamo, il ricorrente deduce in questa sede la assenza di motivazione laddove sulle questioni processuali rilevabili d’ufficio- quale, nella specie, la inammissibilità dell’impugnazione- non rileva la motivazione della decisione assunta ma piuttosto la eventuale nullità della decisione, propria o derivata, discendente dalla erroneità della soluzione data dal giudice alla questione.
18. Con il quarto motivo la parte ricorrente ha dedotto- ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.- violazione e falsa applicazione dell’articolo 18, comma quattro, legge 300/1970 in combinato disposto con gli articoli 2106 cod.civ., 8 CCNL DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA del SSN, 10 codice disciplinare nr. 2398 del 15 luglio 2010, impugnando la sentenza nel punto in cui riteneva la proporzionalità della sanzione e la integrazione della giusta causa del licenziamento.
19. Ha esposto che, contrariamente a quanto affermato dal giudice del reclamo, non risultava che l’organo disciplinare avesse compiuto una attività istruttoria, essendosi limitato a recepire gli atti di indagine, neppure sottoposti al contraddittorio con la difesa ed al vaglio del giudice penale.
20. Ha dedotto che il giudicante avrebbe dovuto valutare la gravità degli addebiti alla luce di criteri fissati dall’articolo 8 del CCNL e dall’articolo 10 del codice disciplinare approvato con delibera nr. 2398/2010.
21. Da ultimo, ha censurato il rilievo della mancata giustificazione degli addebiti assumendo di avere contestato ogni addebito fin dalla memoria difensiva in sede di procedura disciplinare, chiarendo che si sarebbe difeso nei modi e nelle sedi opportune.
22. Il motivo è inammissibile.
23. Benché formalmente proposto in termini di violazione di norme di diritto, nei contenuti esso contesta tanto la affermazione della responsabilità del C. per i fatti addebitatigli che la valutazione di proporzionalità degli addebiti rispetto al licenziamento.
24. Trattasi in relazione ad entrambi i profili di accertamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in questa sede di legittimità soltanto nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione. Nella fattispecie di causa gli accertamenti storici non sono contestabili davanti a questa Corte per la preclusione alla deduzione del vizio di motivazione di cui all’articolo 348 ter, commi quattro e cinque, cod.proc.civ., in ragione del carattere conforme del giudizio compiuto nei gradi di merito.
25. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
26. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
27. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art. 1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 8.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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