CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2018, n. 28878
Licenziamento disciplinare – Pubblicazione di post sui social network di natura offensiva – Denuncia anonima – Prova – Idoneità lesiva del vincolo fiduciario
Rilevato
– che con sentenza del 25 maggio 2017, la Corte d’Appello di Torino, in sede di reclamo ex art. 1, comma 54, l. n. 92/2012, confermava la decisione resa dal Tribunale di Alessandria e rigettava la domanda proposta da M. S. nei confronti di A. Ambiente S.p.A. (già A. S.p.A.), avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per aver pubblicato sul social network Facebook, a far data dal 26 agosto 2015, immagini e commenti di natura offensiva nei confronti della Società datrice e dei suoi responsabili;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provate, a prescindere dal carattere anonimo della denuncia, le circostanze su cui è fondata la tesi della riferibilità al S. dei comportamenti contestati, ovvero l’aver la persona in concreto presentatasi presso gli uffici A. segnalato e consentito di verificare la presenza sul profilo Facebook del S., cui aveva accesso in quanto “amico”, la presenza delle immagini e dei commenti poi contestati, legittime, ai sensi dell’art. 8, l. n. 300/1970, in quanto volte ad accertare non le opinioni bensì atteggiamenti rilevanti ai fini della verifica dell’attitudine professionale, sussistente la potenzialità diffusiva del materiale postato e congrua la reazione aziendale in relazione alla disciplina collettiva invocata ed all’idoneità lesiva del vincolo fiduciario tra le parti da riconnettersi alla condotta da qualificarsi dolosa del lavoratore;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il S., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Società;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata; che entrambe le parti hanno poi presentato memoria;
Considerato
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta a carico della Corte territoriale il non aver dato seguito alle verifiche istruttorie suggerite dal ricorrente ai fini dell’accertamento della riconducibilità al medesimo di qualsivoglia frase e/o fotografia rinvenuta sul profilo Facebook visionato dai testi e dello stesso profilo;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, l. n. 604/1966, 8, l. n. 300/1970 e 2697 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver disatteso la regola che onera il datore di lavoro della prova della ricorrenza della giusta causa, per aver ritenuto irrilevante ai fini dell’assolvimento di tale onere l’identificazione del denunciante anonimo ed aver accollato al ricorrente, surrettiziamente invocando il divieto ex art. 8 l. n. 300/1970 a carico del datore di indebite interferenze nella sfera privata del lavoratore, la prova della circoscritta potenzialità diffusiva dei “post” pubblicati” che, nel terzo motivo, il dedotto vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, è prospettato in relazione all’omessa considerazione dei rilievi avanzati dal ricorrente in ordine alla stessa ammissibilità dell’interrogatorio libero dell’Amministratore delegato della Società e comunque alle dichiarazioni dal medesimo rese nonché in ordine alla documentazione prodotta dalla Società a comprova della riferibilità al ricorrente del materiale rinvenuto sul social;
– che, rilevata l’inammissibilità del primo e del terzo motivo, stante la non deducibilità in questa sede del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio a fronte del conforme esito delle pronunzie relative ad entrambi i gradi di merito, si deve ritenere l’infondatezza del secondo motivo, nel quale peraltro finiscono per convergere anche le censure formulate negli altri due, incentrandosi l’impugnazione essenzialmente sul rilievo del mancato assolvimento da parte della Società datrice – surrettiziamente superato dalla Corte territoriale con argomentazioni implicanti l’inversione dell’onere probatorio – appunto di tale onere, alla medesima Società incombente con riguardo alla ricorrenza della giusta causa di recesso, infondatezza che discende dalla non ravvisabilità del denunciato malgoverno delle regole sull’onere della prova, per essere il convincimento della Corte territoriale basato su rilievi, immuni da vizi logici e giuridici e neppure qui fatti oggetto di specifiche censure, che assumono la prova sul punto attinta da quanto allegato e chiesto di provare dalla Società datrice a riguardo onerata;
– che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, sentenza n. 34092 depositata il 12 novembre 2021 - Il controllo ex post non può riferirsi all'esame ed all'analisi di informazioni acquisite in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4 St.lav. prima dell'insorgere del…
- Corte di Cassazione sentenza n. 32777 depositata l' 8 novembre 2022 - Costituisce regola di settore relativa al sistema delle impugnazioni la disciplina posta dall'art. 327 c.p.c., il quale espressamente prevede che l'appello, il ricorso per cassazione…
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicato 21 aprile 2022 - Al via network nazionale di Poli di trasferimento tecnologico
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicato 04 marzo 2021 - Via libera della UE al finanziamento del progetto dell’Agenzia delle Entrate - In campo Intelligenza Artificiale, network science e data visualization - Oltre tre miliardi di dati per intercettare la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 giugno 2020, n. 11540 - In tema di licenziamento disciplinare, il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare, ma l'immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 novembre 2022, n. 33341 - Nel giudizio di cassazione, qualora sopravvenga dopo la deliberazione della decisione della Corte di Cassazione e prima della pubblicazione della stessa, la dichiarazione di illegittimità…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…