CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2018, n. 28937
Lavoro straordinario – Compenso – CCNL metalmeccanica – Principio di omnicomprensività della retribuzione – Prova contraria della volontà contrattuale
Rilevato
che con sentenza in data 2 dicembre 2013, la Corte d’appello di Milano accertava il diritto di G.S. all’inclusione del compenso per lavoro straordinario continuativamente prestato, nella retribuzione globale di fatto normalmente percepita in base alla normativa di legge e contrattuale collettiva applicabile, sugli istituti di tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti (Rol) e condannava F.T. Meccanica s.p.a. al pagamento, in suo favore a detto titolo, della complessiva somma di €. 10.358,65: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato la domanda del lavoratore;
che avverso tale sentenza la società, O. s.r.l. in amministrazione straordinaria, ricorreva per cassazione con quattro motivi, mentre il lavoratore intimato non svolgeva difese;
Considerato
che la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 (retribuzione Disciplina speciale del CCNL per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica e alla installazione di impianti del 7 maggio 2003, per erronea inclusione del compenso per lavoro straordinario nella retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore (con esclusione di “eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo”), in assenza di un generale principio di omnicomprensività della retribuzione nell’ordinamento e pertanto dovendo essere rigorosamente provata la contraria volontà contrattuale (collettiva, aziendale o individuale) delle parti, dalla sommatoria di compensi prefissati e di eventuali compensi orari aggiuntivi (e pertanto non continuativi, come appunto quello per lavoro straordinario) e facendo ad essa retribuzione globale di fatto esplicito riferimento la determinazione del compenso spettante per le ferie (con violazione e falsa applicazione anche dell’art. 14 CCNL cit.: primo motivo), per la tredicesima mensilità (con violazione e falsa applicazione anche dell’art. 13 CCNL cit.: secondo motivo), per il permesso annuo di 8 ore, computato sulla tredicesima mensilità (con violazione e falsa applicazione anche dell’art. 5 CCNL cit.: terzo motivo) e per i compensi per festività ed ex festività (con violazione e falsa applicazione anche dell’art. 5 l. 260/1949: quarto motivo);
che il collegio ritiene che essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, siano infondati;
che occorre preliminarmente ribadire il principio di inesistenza nell’ordinamento di un principio generale e inderogabile di omnicomprensività della retribuzione, sicchè l’individuazione delle singole voci da computare ai fini della determinazione di ciascun istituto retributivo è rimessa alla specifica fonte (legale o contrattuale) che lo disciplina (Cass. 6 aprile 2012, n. 5591; Cass. 15 gennaio 2013, n. 813);
che l’art. 14 Disciplina speciale del CCNL per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica e alla installazione di impianti del 7 maggio 2003 prevede che le ferie siano retribuite con la “retribuzione globale di fatto”, con esclusione degli eventuali compensi aventi carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo e che il medesimo parametro vale, nell’irrilevanza del richiamo dall’art. 12 CCNL di settore del 7 maggio 2003 al moltiplicatore 173 in quanto afferente al criterio contabile di proporzionamento della retribuzione, ai fini della determinazione del compenso per ferie e tredicesima mensilità (Cass. 25 novembre 2015, n. 24107: precedente esattamente in termini);
che esso è ben utilizzabile pure per il permesso annuo di 8 ore, in quanto computato sulla tredicesima mensilità e per i compensi per festività ed ex festività soppresse, parimenti riferiti alla retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio avente carattere continuativo;
che nel caso di specie è incontestato che la prestazione lavorativa in orario straordinario sia stata resa con continuità (come da prospettazione in fatto del ricorso del lavoratore, indicata al secondo capoverso di pg. 2 del ricorso per cassazione ed accolta dal Tribunale e dalla Corte d’appello, né oggetto di odierna doglianza), sicchè il compenso per essa rivendicato dal lavoratore, avendo gli accertati caratteri di sistematicità e continuità, deve essere correttamente incluso nella retribuzione globale di fatto corrisposta ai fini degli istituti retributivi indiretti suindicati;
che pertanto il ricorso deve essere rigettato, con esclusione di provvedimenti sulle spese di giudizio, per l’omesso svolgimento di difese dal lavoratore intimato vittorioso;
che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato come da dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
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