CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2020, n. 25527
Tributi – Accertamento – Studi di settore – Valutazione di comportamenti antieconomici – Natura dell’accertamento – Analitico-induttivo – Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale – Esclusione
Fatti di causa e rilevato che
1. l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 47/5/12, depositata il 7 maggio 2012, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stato accolto l’originario ricorso della contribuente R. G. s.r.l. avverso due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA, relativi all’anno d’imposta 2005;
2. il ricorso è affidato a tre motivi;
3. resiste con controricorso la R. G. s.r.l., la quale ha anche depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.;
Ragioni della decisione e considerato che
1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la falsa applicazione degli artt. 62-bis e 62-sexies, comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv., con modificazioni, dalla I. 29 ottobre 1993, n. 427;
2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo, e comunque l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituto dalla circostanza che l’accertamento svolto non è stato standardizzato, come invece ritenuto in sentenza;
3. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 57 del d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 112 cod. proc. civ. e dei principi in materia di ultrapetizione;
4. il primo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati;
5. nell’ipotesi in cui l’accertamento dei redditi sia compiuto ai sensi dell’art. 62-sexies, comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv., con modificazioni, dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427, e sia basato sugli studi di settore di cui al precedente art. 62-bis, il contraddittorio preventivo endoprocedimentale costituisce un momento indefettibile, la cui assenza determina la nullità dell’accertamento medesimo (v. tra le tante Cass. 20/06/2019, n. 16545, Cass. 20/9/2017, n. 21754, Cass. 6/8/2014, n. 17646, Cass. 15/5/2013, n. 11633);
6. nella specie, tuttavia, alla luce del contenuto dell’avviso di accertamento, riprodotto dall’Agenzia nel ricorso per cassazione, lo studio di settore inviato dalla contribuente ha costituito il semplice punto di partenza di una più ampia indagine, che si è estesa ai ricavi della stessa società e che ha messo in rilievo le incongruenze tra detti ricavi e i costi sostenuti, nonché l’antieconomicità di alcuni suoi comportamenti, da considerarsi rivelatori di una più ampia base di reddito;
7. come correttamente rilevato dall’Agenzia, non si è dunque in presenza di un accertamento standardizzato, bensì di un accertamento analitico-induttivo, rispetto al quale non opera l’obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo (v. Cass. 23/1/2020, n. 1505, Cass. 5/12/2019, n. 31814);
8. è pertanto evidente l’errore di sussunzione compiuto dalla sentenza impugnata nell’affermare la nullità dell’accertamento per violazione dell’obbligo del contraddittorio;
9. inoltre, tale violazione non aveva formato oggetto dei motivi dell’originaria impugnazione e dunque non poteva essere fatta valere in appello, né rilevata d’ufficio, dal momento che nelle ipotesi di invalidità degli atti impositivi opera il generale principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell’atto, sicché le nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non possono essere rilevate d’ufficio né fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità (v. tra le altre Cass. 18/05/2018, n. 12313, Cass. 9/11/2015, n. 22810);
10. l’accoglimento del primo e del terzo motivo giustifica l’assorbimento del secondo, concernente un vizio di motivazione avente sempre per oggetto la natura dell’accertamento compiuto dall’Ufficio;
11. ne segue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo e al terzo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.
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