CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25514

Tributi – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione – Procedimento – Contenzioso tributario

Rilevato

che la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza del 12/7/2010, in parziale riforma della pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso dell’Hotel bar sala trattenimenti C. s.r.l. avverso la cartella di pagamento per IVA, IRPEG e IRAP scaturita da accertamento di maggiori imposte, interessi e sanzioni per l’anno d’imposta 1999, stabiliva che il maggior reddito accertato nei confronti della società e iscritto a ruolo doveva essere ridotto del 43,71%;

che la Commissione, premesso che l’avviso di accertamento era stato notificato in violazione delle disposizioni dell’art. 145 c.p.c., rilevava che legittimamente la società aveva proposto opposizione avverso l’iscrizione a ruolo posta a base dell’accertamento, ancorché detta iscrizione dovesse ritenersi legittima, dovendosi prendere in considerazione, ai fini della ricostruzione reddituale, anche l’incidenza dei costi inerenti alla produzione del maggior reddito accertato, determinata induttivamente nella misura percentuale del 43,71 %, come rilevabile dalle note tecniche metodologiche per gli studi di settore relativi alle attività economiche di ristorazione con somministrazione;

che la società propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; che l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva;

Considerato

che con il primo motivo la società ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (artt. 360 n. 5 c.p.c. e 62 d.lgs. 546/1992). Rileva che la sentenza aveva omesso di pronunciarsi in ordine al motivo d’appello relativo alla nullità del ruolo per mancanza di valida notificazione dell’avviso di accertamento; che aveva fornito motivazione contraddittoria perché aveva fondato la decisione sul contenuto dell’avviso di accertamento, come se lo stesso fosse stato notificato validamente; che aveva giustificato, con motivazione insufficiente, l’esame del merito dell’avviso di accertamento con apodittica affermazione;

che con il secondo motivo la società deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c. 1, 2 d.lgs. n. 546/1992 in relazione agli artt. 360 n. 4 c.p.c. e 62 d.lgs. 546/92. Osserva che è stato del tutto ignorato il motivo d’appello così riportato: <mancata rilevazione della nullità della notifica dell’accertamento e mancato esame della eccepita nullità dell’impugnata cartella>;

che con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 19, c. 1, 2, 3 d.lgs. n. 546/92 in relazione agli artt. 360 n. 3 c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546/1992. Osserva che, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, nel caso di avviso di accertamento non notificato il contribuente può legittimamente limitarsi a impugnare il ruolo al fine di farlo invalidare per il vizio del procedimento di cui è inficiato. Nella specie la società aveva inequivocabilmente fatto valere il vizio proprio del ruolo, con la conseguenza che per questo solo vizio l’atto andava annullato, senza che la Commissione si pronunciasse sul fondamento della pretesa;

che i motivi, unitariamente considerati, sono da accogliere. Ed invero, una volta appurata – con accertamento non più tangibile in mancanza d’impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate – la mancata notificazione dell’avviso di accertamento, la CTR avrebbe dovuto dichiarare la nullità della cartella, in conformità alle richieste del contribuente, come risultanti dalla trascrizione degli atti di parte in conformità agli oneri di autosufficienza, senza passare a valutare il merito (si veda il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto: <In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto(nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa> Cass. n. 1144 del 18/01/2018, conforme Cass. n. 9873 del 05/05/2011 e SSUU 5791/08);

che, pertanto, il ricorso va accolto, e, non ravvisandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, e, decidendo nel merito, in accoglimento del ricorso introduttivo, va dichiarata la nullità della cartella esattoriale opposta, con liquidazione delle spese secondo soccombenza; compensa le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, in accoglimento del ricorso introduttivo, dichiara la nullità della cartella esattoriale opposta.