CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25516
Tributi – INVIM – Accertamento – Notificazione – Condono fiscale – Regime delle successioni/donazioni
Ritenuto in fatto
N.A., G.A. e G.G. in data 3/05/1989 ricorrevano avverso l’avviso di liquidazione scad. n. 12597, notificato il 6/03/1989, emesso dall’Ufficio del Registro di Caserta, riguardante, ai fini INVIM, la denunzia di successione conseguente al decesso di G.L., con il quale erano stati rettificati i valori finali dei cespiti dichiarati a seguito della successione del de cuius da £ 908.300.000 a £ 1.744.100.000. Il detto avviso di accertamento, notificato il 12/10/87, era diventato definitivo per mancata impugnazione, per cui l’Ufficio, liquidate le imposte complementari in complessive £ 550.159.000, ne chiedeva il pagamento con il menzionato avviso di liquidazione. Gli eredi ricorrevano sostenendo che l’Ufficio aveva l’obbligo di operare sul valore accertato la riduzione del 30%, a norma dell’art. 11, comma 1, legge n. 880/86, comportando la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento l’adesione tacita e implicita ai valori accertati.
La Commissione Tributaria di primo grado, con decisione n. 387 del 27/05/91, rigettava il ricorso.
I ricorrenti proponevano appello e la C.T. di secondo grado, con decisione n. 388 del 25/06/94, accoglieva il gravame, statuendo che la riduzione del 30% sul valore accertato, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 880/86, trovava applicazione anche nel caso in cui il contribuente non avesse impugnato l’accertamento e che l’Ufficio avrebbe dovuto invitare i contribuenti all’accettazione o meno del nuovo valore determinato nell’entità prevista dallo stesso art. 11.
L’Ufficio del Registro di Caserta proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Centrale contro la detta decisione, riportandosi integralmente a quanto già esposto precedentemente. Gli eredi, a loro volta, proponevano ricorso incidentale, chiedendo la conferma della decisione emessa dai giudici di seconde cure e il rigetto dell’avversa pretesa erariale.
Con sentenza del 16.6.2010, la C.T.R. di Napoli accoglieva l’appello dell’Ufficio sulla base delle seguenti considerazioni:
1) in tema di condono fiscale, l’art. 11 della legge 17/12/86 n. 880, secondo il quale la legge trova applicazione a regime alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere dall’1. luglio 1986, nel prevedere in via transitoria che per le successioni aperte e le donazioni poste in essere anteriormente a tale data il valore imponibile può essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30%, a condizione che di detto valore “non sia già intervenuto il definitivo accertamento”, segnava il limite dell’applicazione retroattiva del beneficio, escludendo da esso successioni e donazioni per le quali, alla data suddetta, il valore imponibile fosse stato già oggetto di accertamento definitivo;
2) ciò non comportava che il beneficio fosse applicabile alle successioni aperte e alle donazioni poste in essere anteriormente all’1. luglio 1986 ove l’accertamento del valore imponibile operato dall’Ufficio fosse diventato definitivo in epoca successiva alla stessa data, perché in tale caso l’ammissione al beneficio dell’accertamento con adesione restava precluso dai principi generali, e segnatamente dall’esigenza, ineludibile al fine di scongiurarne la definitività, di impugnare ogni atto impositivo di cui si negasse la fondatezza.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso N.A., G.A. e G.G., sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 27 e 32 d.P.R. n. 636 del 1972 (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.), per non aver ricevuto la comunicazione dell’avviso della data per la decisione fissata dal presidente del III° collegio della sezione di Napoli della Commissione Tributaria Centrale, nonostante essi fossero regolarmente costituiti in giudizio attraverso il ricorso incidentale depositato in data 9.3.1995, con conseguente nullità assoluta ed insanabile del procedimento e della sentenza ciò nonostante emessa.
1.1. Il motivo è fondato.
In base al secondo comma dell’art. 27 del d.P.R. n. 636 del 1972, “Il presidente della commissione, per i ricorsi assegnati alle sezioni unite, o il presidente della sezione, nomina il relatore e fissa la data per la decisione. La data e’ comunicata alle parti, almeno sessanta giorni prima, a cura della segreteria […]”.
La pronuncia della decisione da parte della Commissione Tributaria Centrale, senza che sia stata tempestivamente comunicata alla parte la data fissata per la medesima, comporta una violazione del principio del contraddittorio, denunciabile con ricorso per cassazione, anche se successivamente alla comunicazione intempestiva l’interessato non abbia presentato alla commissione alcuna istanza o difesa, in quanto la sanatoria ex art. 157, secondo comma, c.p.c. implica un comportamento processuale attivo e positivo nel quale deve inserirsi l’omissione della deduzione della intervenuta nullità (Sez. 1, Sentenza n 416 del 17/01/1991).
In particolare, nel procedimento innanzi alla commissione tributaria centrale, la inosservanza del termine di cui all’art 27, comma terzo, dPR 26 ottobre 1972 n 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario) – che impone l’obbligo della comunicazione alle parti, almeno sessanta giorni prima, della data fissata per la decisione del ricorso, in relazione al diritto delle parti medesime di presentare memorie e repliche entro certi termini ed allo scopo di consentire loro di conoscere la composizione della commissione e di proporre un’eventuale istanza di ricusazione – determina la nullità della decisione successivamente emessa (Sez. 1, Sentenza n. 4286 del 02/07/1981).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non risultando l’avvenuta comunicazione, da parte della segreteria, della data fissata per la decisione, il relativo procedimento è affetto da nullità, ivi compresa la sentenza con la quale si è concluso.
2. In definitiva, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche ai fini del governo delle spese relative alla presente fase di giudizio, alla CTR Campania.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche ai fini delle spese della presente fase di giudizio, alla CTR Campania.
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