CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2020, n. 21994 – Un atto avente pubblica fede, in quanto redatto da un pubblico ufficiale, assume valore probatorio in funzione dei fatti da esso attestati come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese; diversamente, non vi è alcuna efficacia probatoria privilegiata