CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2020, n. 21996
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza di merito – Omessa pronuncia su specifico motivo di appello – Motivazione assolutamente carente – Nullità
Considerato in fatto
1. L.M.G. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso l’avviso di accertamento, notificato 21/12/2011, con il quale il Comune di Trecastagni richiedeva il pagamento della maggiore imposta ICI per l’anno 2007 relativa agli immobili ubicati in quel Comune ed individuati al foglio 14, particella 311 sub. 2,3,4 e 4 e foglio 18 particella 206 sub 7.
2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dal L.M. e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello sul rilievo che l’appellante non era riuscita a fornire la prova che le unità immobiliari, distinte in catasto da diversi numeri di subalterno costituissero un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
5. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi. Nessuno si è costituito per l’ente territoriale.
Ritenuto in diritto
1. Con i primi tre motivi d’impugnazione il ricorrente denuncia il mancato esame e l’omessa motivazione della questione relativa alla motivazione dell’atto di accertamento anche con riferimento al fatto che il Comune aveva proceduto solo nel corso del giudizio ad una non consentita modifica della motivazione dell’atto.
1.1. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 360 1 comma nr. 5 cpc per avere la CTR omesso di valutare che il compendio immobiliare benchè contraddistinto da diversi subalterni costituiva un unica villetta che fruiva delle agevolazioni fiscali legate alla prima casa di abitazione.
2. I primi tre motivi da trattarsi congiuntamente stante la loro intima connessione sono fondati.
2.1 E ‘ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.
2.2 Nella fattispecie benchè, come si desume dalla lettura del ricorso originario e dell’atto di appello prodotti, il ricorrente abbia denunciato la mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento e con specifico motivo di appello abbia censurato la sentenza di primo grado che ha ritenuto tale doglianza infondata, la CTR ha del tutto omesso di trattare la questione incorrendo nella dedotta violazione della legge processuale per motivazione assolutamente carente.
3. il quarto motivo è inammissibile.
3.1 Ai sensi dell’art 348 ter cpc IV e V comma cpc , applicabile a norma dell’art. 54 comma 2 d.I.83/2012 al caso concreto, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo l’11.09.2012, « Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alla questione di fatto , poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai nr. 1),2),3) e 4) del primo comma dell’art. 360.
La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dai casi di cui all’art 348 bis , secondo comma , lettera a) anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.»
3.2 Nel caso di specie non solo non è stato dimostrato che la «doppia conforme» si fondi su differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado ma vi è la prova, desumibile dalla lettura delle sentenze della CTP e della CTR , che i due giudizi di merito sono giunti alle medesime condizioni della mancata dimostrazione da parte del contribuente della unicità dell’immobile.
4. Consegue all’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il primo, secondo e terzo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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