CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2020, n. 21997
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso di ottemperanza – Riassunzione del giudizio di ottemperanza – Obbligo di notifica alla controparte – Esclusione – Integrazione dal contraddittorio a cura della Segreteria della Commissione tributaria
Considerato in fatto
1. P. Srl – E., D.R., P.D., D.G.P. e S.A. proponevano ricorso per l’esecuzione della sentenza nr. 507/03/2017 emessa dalla Commissione Provinciale di Vicenza in data 25/5/2017, depositata il 29/6/2017, che, in accoglimento del ricorso, annullava le intimazioni di pagamento del contributo unificato e condannava l’Ufficio al pagamento delle spese di giudizio che si liquidavano in € 1.000 oltre accessori di legge.
2. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava la propria incompetenza in quanto pendeva giudizio avverso la sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza e disponeva la riassunzione del giudizio davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto nel termine di quarantacinque giorni.
3. Riassunto il processo la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l’estinzione del procedimento sul presupposto della inesistenza della notifica dell’atto di riassunzione.
4. Avverso la sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso per Cassazione il Comune affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero non si è costituito.
Ritenuto in diritto
1. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 70 del d.lvo. 546/92 in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 e 5 cpc; si sostiene che CTR abbia errato nel ritenere applicabile la normativa sulla notificazione degli atti al giudizio di ottemperanza che nella fase introduttiva non onera il ricorrente della notifica dell’atto a controparte.
2. Il motivo è fondato.
2.1 Dall’esame degli atti di causa risulta che la pronuncia della CTP declinatola della competenza in favore della CTR è stata depositata in data 26.6.2018; i ricorrenti hanno notificato, a mezzo pec il ricorso in riassunzione il successivo 27.7.2018 provvedendo a depositarlo, come risulta dall’attestazione prodotta in giudizio, presso la Segreteria della CTR il 28/8/2018.
2.2 L’impugnata sentenza ha dichiarato l’estinzione del processo di ottemperanza ritenendo inesistente la notifica da parte del contribuente dell’atto di riassunzione in quanto non effettuata presso l’Avvocatura dello Stato ma alla sede periferica del Ministero.
2.3 E’, quindi, di tutta evidenza che l’assunto del giudice di seconde cure muove dall’erroneo presupposto che la modalità di introduzione del giudizio di ottemperanza sia quelle della previa notifica, a cura del contribuente, del ricorso all’Ufficio inadempiente analogalmente a quanto previsto dal procedimento di cognizione davanti alle Commissioni.
2.4 L’art. 70 d.lvo. ai commi 3, 4 e 5, per contro, dispone che <<il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l’ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all’originale o copia autentica dell’atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della commissione ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere. Entro venti giorni dalla comunicazione l’ufficio può trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando la documentazione dell’ eventuale adempimento>>.
2.5 Il ricorso per l’esecuzione della sentenza del giudice tributario non richiede quindi la notifica del ricorrente alla controparte ma il deposito del ricorso presso la Segreteria della Commissione che provvede, d’ufficio, all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione inadempiente.
2.6 Ne discende che anche la riassunzione del giudizio di ottemperanza innanzi alla Commissione ritenuta competente deve seguire le medesime forme dell’atto introduttivo del ricorso in ottemperanza.
2.7 Nella fattispecie in esame risulta dagli atti che i ricorrenti abbiano tempestivamente riassunto il processo mediante deposito dell’istanza di riassunzione – notificato a contropartepresso la Segreteria della Commissione Tributaria Regionale.
3. In accoglimento del ricorso la sentenza va quindi cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione anche in ordine alle spese del presente procedimento
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa l’impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Veneto in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 25 maggio 2020 - Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Capaccio, presso l'Ufficio del giudice di pace di Eboli,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 luglio 2019, n. 18149 - Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 51, comma 1, del d. Igs. n. 546 del 1992 per proporre appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale deve essere computato…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7258 - L’art. 15, comma 3, l. fall., come novellato dall’art. 17, comma 1, lett. a) del d.l n. 179/012, convertito dalla l. n. 221/012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19117 del 14 giugno 2022 - L'accertamento nei confronti del socio, di una società di capitale a ristretta base, è indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 novembre 2020, n. 26491 - Nel giudizio di cassazione, il controricorso deve essere notificato alla controparte ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., non potendosi considerare sufficiente il mero deposito presso la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 novembre 2019, n. 28562 - Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…