CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2020, n. 21997 – Il ricorso per l’esecuzione della sentenza del giudice tributario non richiede quindi la notifica del ricorrente alla controparte ma il deposito del ricorso presso la Segreteria della Commissione che provvede, d’ufficio, all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione inadempiente