CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 settembre 2018, n. 22221 – Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente, a pena di decadenza deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio