CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 settembre 2018, n. 22222
Tributi – Avviso di pagamento di contributi di bonifica – Atto impugnabile ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. – Beni di pertinenza degli enti pubblici -Beni demaniali – Assoggettamento a contributi di bonifica – Estensione ai beni demaniali dati in concessione a terzi – Soggettività passiva – Agenzia del Demanio
Ragioni della decisione
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che l’Agenzia del Demanio ha depositato memoria, osserva quanto segue:
con sentenza n. 1456/30/2015, depositata il 29 settembre 2015, la CTR del Veneto accolse l’appello proposto dall’Agenzia del Demanio nei confronti del Consorzio di Bonifica A.R. (di seguito Consorzio) avverso la sentenza della CTP di Venezia, che aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia del Demanio avverso avviso di pagamento per contributi consortili, relativi all’anno 2011, sul presupposto della non autonoma impugnabilità dell’avviso di pagamento.
Avverso la sentenza della CTR che, dichiarato invece ammissibile il ricorso di primo grado, aveva ritenuto nel merito infondata la pretesa impositiva del Consorzio, quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, destinatario al pari dell’Agenzia del Demanio, dell’avviso di pagamento, resistono con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria dell’Agenzia del Demanio, critica riguardo alla proposta del relatore depositata in atti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
1. Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che, sebbene destinatario dell’avviso di pagamento, non è stato parte dei precedenti gradi di giudizio.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d. lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata, aveva, in riforma della pronuncia di primo grado, ritenuto l’autonoma impugnabilità dell’avviso di pagamento in quanto atto che, pur non ricompreso nell’elenco di cui al citato art. 19 del d. lgs. n. 546/1992, doveva intendersi come espressione di una compiuta pretesa tributaria, avendo invece, secondo parte ricorrente, l’avviso di pagamento natura di mero “invito ad adempiere”, privo, in quanto tale, di carattere autoritativo.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 860 c.c., 10, comma 1, e 11 del r.d. 13.2.1933, n. 215 e 38, comma 1, della legge Regione Veneto n. 12/2009, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., essendosi posta la sentenza impugnata in contrasto con le norme relative all’individuazione del soggetto passivo del tributo in materia di contributi consortili, poiché, pur avendo affermato correttamente che presupposto del contributo consortile è che i fondi o gli immobili ai quali esso inerisce siano di proprietà dell’ente tenuto al tributo, ha quindi escluso che i beni, pur sempre demaniali ma dati in gestione a terzo, la società C.A.V. realizzazione del passante di Mestre, dovessero intendersi come esclusi dall’obbligazione contributiva.
4. Infine, con il terzo motivo, il ricorrente censura ancora la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 860 c.c., 10, comma 1, e 11 del r.d. 13.2.1933, n. 215 e 38, comma 1, della legge Regione Veneto n. 12/2009, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c. per violazione del principio di acquisizione probatoria, nella parte in cui, per un verso, la CTR ha ritenuto che dovesse essere indicata nell’avviso di pagamento la sussistenza di uno specifico beneficio apportato ai fondi, appartenenti al Demanio, e, per altro, laddove, dopo avere affermato che è onere del Consorzio fornire la prova di un’attività positiva realizzata a favore del fondo, ha omesso di valutare la relazione tecnica depositata dal Consorzio stesso.
5. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, nel ritenere l’avviso di pagamento impugnato come atto, sebbene non compreso nell’elenco di cui all’art. 19 del d. lgs. n. 54671992, idoneo a manifestare una compiuta pretesa tributaria e come tale, oggetto non di un onere d’impugnazione da parte del contribuente, ma di facoltà d’impugnazione, sussistendo comunque l’interesse del contribuente alla contestazione della relativa pretesa chiaramente determinata nell’an e nel quantum, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 30 maggio 2017, n. 13854; Cass. sez. 5, 11 febbraio 2015, n. 2616; Cass. sez. 5, 18 maggio 2011, n. 10987).
6. Il secondo ed il terzo motivo possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro strettamente connessi.
Essi sono manifestamente fondati.
6.1. Questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 23 maggio 2014, n. 11466), ha avuto modo di affermare il principio secondo il quale «In tema di contributi di bonifica, il riferimento onnicomprensivo ai beni di “pertinenza” degli enti pubblici, contenuto nell’art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, consente di ritenere anche i beni demaniali, assoggettabili, in linea di principio, al potere impositivo di un consorzio di bonifica, non ostandovi il loro regime giuridico rinvenibile nelle disposizioni del sopravvenuto codice civile, il cui art. 823 ne stabilisce semplicemente l’impossibilità di essere oggetto di negozi giuridici privatistici e la loro incommerciabilità, occorrendo, tuttavia, concretamente accertare se gli stessi, qualora inclusi nel perimetro consortile, traggano un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica, funzionale ad un loro incremento di valore».
6.2. Sempre con specifico riferimento a beni demaniali compresi in un piano di classifica regolarmente approvato, questa Corte ha altresì chiarito, riguardo al riparto dell’onere della prova della sussistenza del beneficio che si traduca in una qualità del fondo, che spetta comunque al contribuente, nella fattispecie lo Stato, «contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, fornendo gli elementi che dimostrino l’inesistenza di concreti benefici derivanti dalle opere consortili eseguite, nessun altro onere probatorio gravando altrimenti sul consorzio (cfr. Cass. sez. 5, 25 giugno 2014, n. 14408; Cass. sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21181).
Ne consegue che le statuizioni della pronuncia impugnata oggetto di censura con i motivi in esame si pongono in contrasto con i principi di diritto innanzi enunciati, né la difesa erariale, pur auspicando un superamento dell’indirizzo innanzi citato, ha prospettato elementi idonei a sorreggerne la revisione.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del secondo e terzo motivo, con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, che si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati.
6.3. Una ulteriore precisazione appare necessaria riguardo al nuovo esame demandato al giudice di rinvio sulla base degli elementi istruttori già acquisiti in punto di appartenenza degli immobili di cui all’avviso di pagamento al Demanio, dovendo tra questi includersi anche i beni che risultino oggetto di concessione a terzi che risultino costitutive di meri diritti personali di godimento, gravando comunque l’obbligazione contributiva sul proprietario consorziato (cfr. Cass. sez. 5, 21 febbraio 2007, n. 4048).
7. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità quanto al rapporto tra Consorzio ed Agenzia del Demanio.
8. Restano compensate le spese del presente giudizio di legittimità nel rapporto tra Consorzio e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese del giudizio di legittimità nel rapporto processuale tra Consorzio e Ministero.
Accoglie il ricorso nei confronti dell’Agenzia del Demanio in relazione al secondo e terzo motivo, rigettato il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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