CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 settembre 2019, n. 22839
Rapporto di lavoro – Risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale – Condotta illecita del datore – Ipotesi di mobbing
Rilevato
che con sentenza in data 2 marzo- 5 maggio 2017 numero 646 la Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da N.C. già direttore dell’Ufficio del Registro Atti Pubblici di Bari nel periodo dal 21.12.1993 al 9 giugno 1994 – nei confronti del datore di lavoro, Agenzia delle Entrate, per il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, determinato dalla condotta illecita del datore di lavoro;
che a fondamento della decisione la Corte territoriale rilevava che l’esame dell’appello era limitato dal passaggio in giudicato delle parti della sentenza di primo grado non oggetto di specifica doglianza.
Tra esse la statuizione di rigetto della domanda avente ad oggetto i danni patrimoniali derivati dalle dimissioni, rassegnate il 9 giugno 1994. L’appellante non aveva articolato alcun motivo di impugnazione specifico, limitandosi a riproporre la vicenda come dedotta in prime cure e facendo inammissibile riferimento a nuovi documenti depositati nel grado di appello.
Il Tribunale aveva respinto anche la domanda di condanna al risarcimento del danno — biologico ed esistenziale — causato dall’ asserito colpevole comportamento della pubblica amministrazione nella fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: la avvenuta ispezione, la denuncia del C. alla Procura della Corte dei conti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, gli atti di costituzione in mora a lui diretti negli anni dal 1997 al 2004 ed, infine, il ripetuto diniego di accesso agli atti, in risposta alle istanze presentate in data 22 giugno 2001 e 27 giugno 2004.
L’appellante sosteneva che la superficialità della attività ispettiva svolta — tanto che la Procura della Corte dei Conti aveva concluso per la archiviazione dei procedimenti — lo aveva costretto ad una attività difensiva che aveva pregiudicato il suo stato di salute e le sue relazioni sociali; lamentava che il primo giudice gli aveva impedito di dimostrare il nesso eziologico tra i fatti e le sindromi che lo avevano afflitto, negando l’ammissione dei mezzi istruttori e non disponendo la c.t.u. medica richiesta.
La doglianza non coglieva nel segno, posto che all’udienza del 6 marzo 2012 il C. aveva rinunciato alle richieste istruttorie ed insistito solo sull’ammissione della consulenza medico-legale, richiesta rigettata condivisibilmente dal Tribunale per mancanza di prova del nesso causale tra il comportamento della p.a. ed il danno.
Nessuna condotta colpevole poteva essere addebitata all’Agenzia delle Entrate.
Dalla documentazione prodotta da entrambe le parti risultava che gli atti di costituzione in mora provenivano da una complessa attività ispettiva, che evidenziava ragioni di possibile danno erariale. A fronte dei suddetti rilievi ispettivi, era la legge stessa a prevedere l’obbligo di immediata denuncia al Procuratore generale della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica per i fatti costituenti reato.
Gli atti di costituzione in mora erano espressione del legittimo esercizio di un diritto patrimoniale; qualora l’amministrazione non si fosse attivata, del mancato recupero sarebbero stati responsabili i dirigenti colpevolmente inerti.
Non induceva a diverso convincimento la circostanza pacifica che tutti i procedimenti avevano formato oggetto di successivi provvedimenti di archiviazione.
La denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non era fonte di responsabilità, anche in caso di assoluzione, salva l’ipotesi della calunnia; l’attività pubblicistica dell’organo titolare della azione penale si sovrapponeva alla iniziativa del denunciante, togliendo ad essa efficacia causale.
Peraltro il C. affermava genericamente di essere era stato considerato dal suo insediamento un soggetto scomodo senza individuare il soggetto o i soggetti che avevano determinato tale situazione, il che impediva di configurare una ipotesi di mobbing;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso N.C., articolato in tre motivi, cui AGENZIA DELLE ENTRATE non ha opposto difese;
che la proposta del relatore è stata comunicata alla parte — unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale — ai sensi dell’articolo 380 bis codice di procedura civile
Considerato
che la parte ricorrente ha dedotto:
– con il primo motivo omessa valutazione di fatti decisivi ed oggetto di discussione ed, in particolare: della documentazione medica prodotta sin dal primo grado; dell’assoluta incompetenza di coloro che avevano operato le segnalazioni alla Corte dei Conti; della circostanza pacifica delle archiviazioni d’ufficio di tutte le contestazioni contabili; della circostanza che non era stato mai iscritto un procedimento penale a suo carico e che non aveva avuto seguito la comunicazione di notizia di reato.
Ha assunto che le circostanze ignorate confermavano la inettitudine di coloro che gli avevano notificato atti di costituzione in mora per 15 miliardi dì lire, con richieste di pagamento nel termine di trenta giorni.
Ha altresì dedotto che la Corte distrettuale non aveva considerato il suo difetto di imputabilità, per essersi rifiutato di firmare gli atti di consegna dell’ufficio al momento della preposizione (le operazioni di consegna della direzione dell’ufficio erano state ultimate senza il suo assenso nell’anno 1996, due anni dopo il suo pensionamento). Inoltre gli era stato notificato atto di costituzione in mora in data 28 febbraio 2000 dopo sei anni dalle dimissioni, decorso il termine di prescrizione e benché gli avvisi di accertamento contestati come fonte dell’addebito fossero stati firmati dal dirigente a lui subentrato;
– con il secondo motivo — ai sensi dell’articolo 360 numero 3 cod.prc.civ. — falsa applicazione dell’articolo 2043 codice civile. Con il motivo si assume che l’omesso esame delle dedotte pacifiche circostanze aveva condotto la Corte di merito a ritenere non provata la domanda.
Il ricorrente ha esposto di avere indicato nell’atto di appello, a pagina 8, argomentazioni oggettive tali da dimostrare l’elevata probabilità di superare il concorso speciale per la nomina a primo dirigente (anzianità trentennale, grado di servizio, titoli) nonostante quanto assunto nella sentenza impugnata in ordine alla mancanza di specificità dei motivi di doglianza;
– con il terzo motivo violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. Il ricorrente ha esposto dì avere denunziato — alla pagina 24 dell’atto di appello — l’omessa motivazione circa l’implicito rigetto delle richieste istruttorie da parte del giudice di primo grado; ha dedotto che sul punto il giudice dell’appello si era limitato ad evidenziare che all’udienza del 6 marzo 2012 egli aveva rinunciato alle richieste istruttorie: dalla lettura del verbale d’udienza emergeva invece che la motivazione della rinuncia era la sua non giovane età ed il fatto che il giudizio, iniziato negli anni 2005-2006, era a quella data ancora in fase istruttoria. La prova documentale confermava lo stato di disordine degli uffici e l’effetto pregiudizievole delle denunce nei suoi confronti. Nel gravame (alla pagina 26) egli aveva reiterato le richieste istruttorie, rispetto alle quali la Corte d’appello si era limitata a riportare fatti storici accaduti durante il giudizio di primo grado. Il diniego di consulenza tecnica avrebbe dovuto essere adeguatamente motivato.
che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso; che, invero:
– con il primo motivo si assume la omessa valutazione di fatti e di documenti che risultano, invece, analizzati nella sentenza impugnata o comunque di fatti — come la mancata sottoscrizione da parte del ricorrente del verbale di consegna dell’ufficio — e di documenti — come la documentazione medica — non aventi carattere decisivo rispetto alle ragioni dell’accertamento, operato in sentenza, della assenza di una condotta colpevole della amministrazione tanto in relazione alla attività di ispezione che alle successive iniziative assunte a carico del C.. Il motivo appare diretto- piuttosto che a denunziare un vizio di legittimità — a sollecitare una inammissibile rivalutazione da parte di questa Corte del convincimento espresso dal giudice del merito, peraltro in fattispecie in cui il giudizio conforme in fatto reso nei due gradi precluderebbe la stessa deducibilità del vizio di motivazione (articolo 348 ter, commi quattro e cinque, cod.proc.civ.);
– analoghe considerazioni debbono esprimersi in ordine al secondo motivo, con il quale, assumendosi impropriamente il vizio di violazione dell’articolo 2043 cod.civ., si contesta il giudizio espresso dalla Corte di merito all’esito della valutazione delle prove. Deve altresì evidenziarsi che la censura — laddove contesta la valutazione di mancanza di specificità dell’appello — non si confronta con la statuizione della sentenza impugnata secondo cui mancavano doglianze specifiche alla sentenza del primo giudice nella parte in cui questi riteneva l’atto di dimissioni frutto di una libera scelta del lavoratore (pagina 5 della sentenza impugnata, terzo capoverso).
– il terzo motivo è manifestamente infondato. La parte ricorrente, che pacificamente ha rinunciato alle istanze istruttorie nel corso del giudizio di primo grado, contesta al giudice dell’appello di avere ritenuto preclusiva tale rinuncia alla riproposizione in appello dei mezzi istruttori. La decisione assunta appare invece corretta in diritto giacchè a la istanza istruttoria rinunciata nel primo grado si configura nel grado di appello come istanza istruttoria nuova; il diniego della consulenza tecnica è invece chiaramente — ancorchè implicitamente — fondato sulla sua irrilevanza, in ragione della ritenuta assenza di una condotta di inadempimento colpevole della pubblica amministrazione;
che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio ex articolo 375 cod.proc.civ.;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione della Agenzia intimata;
che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1 co. 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.