CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 aprile 2018, n. 9211
Tributi – Accertamento – Studi di settore – Contenzioso tributario – Provvedimento impositivo – Opposizione
Rilevato che
l’Agenzia delle Entrate ricorre contro C.B. per la cassazione della sentenza n. 43/2/2010, depositata in data 2.2.2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello proposto dall’Ufficio ed aveva confermato la sentenza n. 294/05/2006 della Commissione tributaria provinciale di Avellino, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente, esercente attività commerciale di bar, caffetteria e gastronomia, avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate di Avellino, relativamente al 2003, le aveva contestato ricavi pari ad € 73.768,00 a fronte di € 16.940,00 dichiarati;
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per essersi la CTR pronunciata su un motivo di opposizione all’atto impositivo non dedotto nel ricorso della contribuente, rilevando l’illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto basato solo su studi di settore, pur non essendo mai stato ciò contestato dall’odierna controricorrente;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omessa motivazione circa un fatto decisivo del giudizio del giudizio, non avendo la CTR in alcun modo esaminato e valutato le argomentazioni della ricorrente in merito alla legittimità per l’Ufficio di procedere ad una ricostruzione analitico induttiva del reddito della contribuente, tenuto conto che dalla contabilità della contribuente era emersa una condotta antieconomica, con ricavi esigui quasi pari ai costi sostenuti, e che trattavasi di un’attività di bar sita in un piccolo centro, svolta in via esclusiva in assenza di concorrenza;
con il terzo motivo, proposto in via meramente subordinata, ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 39, 1° comma, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973, in combinato disposto con gli artt. 2697 c.c., 2728 e 2729 c.c., per avere la CTR erroneamente applicato la disposizioni dianzi citate che disciplinano l’accertamento analitico induttivo;
C.B. si è costituita con controricorso, deducendo l’infondatezza del ricorso principale
Considerato che
1. diversamente da quanto prospettato dalla controricorrente il ricorso non è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, primo comma, n. 1, c.p.c., posto che, per come emergerà in prosieguo, deve escludersi la sussistenza di una qualche conformità delle statuizioni contenute nella decisione impugnata ai principi attualmente ricavabili dalla giurisprudenza di questa Corte;
2.1 il primo motivo del ricorso risulta fondato;
2.2. l’Agenzia ha lamentato, in particolare, il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Giudice del gravame che aveva annullato l’avviso di accertamento impugnato in quanto basato <<solo su studi, di settore>>, sebbene la contribuente non avesse mai dedotto tale doglianza, né ciò fosse emerso dallo stesso atto impugnato;
2.3. la Corte rileva che, secondo quanto riportato nella stessa sentenza impugnata e nel ricorso della contribuente (testualmente riprodotti nel ricorso, nella parte essenziale, in ossequio al principio di autosufficienza), era stato oggetto di impugnazione dinanzi alla CTP l’avviso di accertamento effettuato dall’Ufficio ai sensi dell'<<art. 39, C. 1°, lett. d), del D.P.R. 600/1973» senza utilizzo dello strumento degli studi di settore ex art. 62 – sexies del DI 331/1993;
2.4. la sentenza impugnata risulta, quindi, effettivamente viziata da ultrapetizione in quanto fondata su una questione mai proposta in giudizio dalle parti, con conseguente assorbimento di ogni altra questione, considerato che, in tema di contenzioso tributario, i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento ed incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il Giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o – il che è lo stesso – dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio deciderteli (cfr. Cass., 9020/2017 ord., 20393/2007, 8387/1996);
3. in conclusione, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
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