CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 aprile 2018, n. 9216
Tributi – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione – Cancellazione società dal registro imprese
Esposizione dei fatti di causa
1. Equitalia Nord s.p.a. notificava a F. C. e B. L., in qualità di soci obbligati solidali della società B. L. SNC di B. L. & C. alcune cartelle di pagamento per gli anni d’imposta 1995, 1998, 2000, 2001, 2002 e 2003 derivanti dall’iscrizione a ruolo di ILOR, Iva, Irap e tardivo versamento di ritenute alla fonte, sanzioni ed interessi dovuti dalla Società B. L. SNC la quale era stata messa in liquidazione il 31 dicembre 2002 e, quindi, cancellata dal registro delle imprese il 20 marzo 2003. Le originarie cartelle erano state notificate alla società in varie date dal 3 aprile 2003 al 13 febbraio 2008 e, a seguito del mancato pagamento di tali cartelle, in data 12 novembre 2010 Equitalia Polis S.p.A. aveva notificato nuove cartelle di pagamento, riproducenti i debiti della società, ai soci illimitatamente responsabili. Proposto ricorso da parte di F. C. e B. L., la commissione tributaria provinciale di Venezia respingeva i ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Proponevano appello i contribuenti e la commissione tributaria regionale del Veneto lo accoglieva sul rilievo che le cartelle di pagamento principali erano state notificate alla società quando ormai essa era stata cancellata dal registro delle imprese, dal che derivava l’illegittimità delle cartelle notificate successivamente ai soci.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Equitalia Nord S.p.A. affidato ad un motivo. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso ed ha svolto ricorso incidentale affidato a due motivi. F. C. e B. L. si sono costituiti in giudizio con controricorso ed hanno anch’essi svolto ricorso incidentale affidato a un motivo.
3. Con l’unico motivo di ricorso Equitalia Nord S.p.A. deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2495, comma 2, e 2312 cod. civ.. Sostiene che la data dell’entrata in vigore della riforma societaria e, quindi, dell’articolo 2495, comma 2, cod. civ., costituisce il momento rilevante per la produzione dell’effetto estintivo anche per le società che erano state cancellate prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo numero sei del 2003. Ne consegue che le cartelle esattoriali che erano state notificate alla società prima della 1 gennaio 2004 non potevano essere considerate nulle e, conseguentemente, non poteva essere affermata la illegittimità delle cartelle notificate ai soci obbligati solidali che ne costituivano la riproduzione.
4. Con il primo motivo di ricorso incidentale l’agenzia delle entrate deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 91 cod. proc. civ. affermando che ha errato la CTR nel condannare l’agenzia delle entrate in solido alla rifusione delle spese di lite poiché il vizio riscontrato nelle cartelle atteneva alla notifica delle stesse e, dunque, ad attività propria dell’agente della riscossione sicché non era dato ravvisare un profilo di soccombenza in capo all’agenzia delle entrate.
5. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 10 del decreto legislativo 546/92 per aver omesso la CTR di rilevare il difetto di legittimazione passiva in capo all’agenzia delle entrate.
6. F. C. e B. L., con l’unico motivo di ricorso, deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 15 del decreto legislativo 546/92 e 91 cod. proc. civ. per aver la CTR compensato le spese processuali del giudizio di primo grado nonostante esse fossero risultate parti vittoriose.
Esposizione delle ragioni della decisione
1. Osserva la Corte che il motivo di ricorso è ammissibile in quanto la ricorrente ha esposto sommariamente i fatti di causa, indicato i motivi e le parti della sentenza impugnata. Quanto alla mancata trascrizione nel ricorso delle cartelle di che trattasi, l’obbligo non può ritenersi sussistente poiché le cartelle e la relativa data di notifica sono state compiutamente indicate nella sentenza impugnata.
2. In ordine al motivo di ricorso principale, si osserva quanto segue. Con riguardo alle due cartelle che risultano essere state notificate alla società, rispettivamente, il 3.4.2003 ed il 6.5.2003 va rilevato che la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui, in tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore dell’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l’art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un’espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l’affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all’epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l’estinzione opera solo a partire dalla predetta data. Ed ha altresì affermato che una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificato dall’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1° gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore ( Cass. SU. n. n. 4060 del 22/02/2010).
Ne deriva che le due cartelle notificate alla società, rispettivamente, il 3.4.2003 ed il 6.5.2003 debbono ritenersi valide.
Sennonché appare fondata l’eccezione di decadenza formulata dai contribuenti, ancorché per ragioni diverse da quelle derivanti dalla mancanza di valida notifica delle cartelle nei confronti della società, posto che le cartelle risultano essere state notificate ai soci obbligati solidali in data 12 novembre 2010 per debiti sorti antecedentemente al 2003, perciò oltre il termine decadenziale previso dall’art. 25 d.p.r. 602/73 nel testo vigente ratione temporis.
3. I motivi di ricorso incidentale svolti dall’agenzia delle entrate, i quali si incentrano sul difetto di legittimazione passiva della stessa, sono infondati. Ciò in quanto costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui ” In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore >> (Cass. n. 1532/2012); inoltre, in tema di disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, è stato precisato che « nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi dell’atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’Amministrazione Finanziaria ed il Concessionario alla riscossione, né dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all’ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, né da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all’impugnazione nei diversi gradi del processo tributario » (Cass. n. 9762/2014).
4. Il motivo di ricorso incidentale svolto dai contribuenti è fondato. Invero, trattandosi di giudizio instaurato nell’anno 2010, si applica il testo dell’art. 92 cod. proc. civ., come modificato a decorrere dal 4 luglio 2009 dalla L. n. 69 del 2009, per il che la compensazione delle spese, avrebbe potuto essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca o se concorrevano altre gravi ed eccezionali ragioni. La CTR ha compensato le spese del giudizio di primo grado senza dare conto della sussistenza dei presupposti della decisione.
5. Dall’accoglimento del motivo di ricorso svolto dai contribuenti deriva che l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione che provvederà alla regolazione delle spese processuali anche con riguardo a quelle di questo giudizio di legittimità. Poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso incidentale dei contribuenti, rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale svolto dall’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 20016 depositata il 13 luglio 2023 - In tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37611 depositata il 22 dicembre 2022 - In tema di legittimazione ad agire degli ex soci di società di capitali estinta, per i rapporti facenti capo a questa ed ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 13600 depositata il 17 maggio 2023 - All'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese (compresa la cancellazione d’ufficio di cui all’art. 2490), non…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 agosto 2018, n. 20793 - In ordine agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese solo dall'entrata in vigore della novella del 2003, la cancellazione determina l'estinzione della società di…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26681 depositata il 15 settembre 2023 - In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6135 depositata il 7 marzo 2024 - La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…