CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 aprile 2018, n. 9236

Licenziamento disciplinare – Accertamento delle condotte e della loro intenzionalità – Appropriazione di cosa altrui prescinde dalla durata della stessa e dal luogo di conservazione

Rilevato

che Banca Popolare P. s.p.a., con lettera 1.2.2012, licenziò L.D.G., cassiere, per avere accreditato ad un cliente un versamento di euro 200,00, a fronte della consegna di euro 250,00, omettendo di far constare la differenza sul verbale di cassa della medesima giornata ed avvisando il cliente solo dopo che il medesimo aveva sporto lamentela alla banca;

che il datore di lavoro imputò altresì al D.G. l’irregolarità ulteriormente commessa e consistente nell’avere, dopo alcuni giorni, effettuato il versamento di 50,00 euro sul conto del medesimo cliente, sottoscrivendo egli stesso la relativa distinta;

che tali comportamenti, secondo la Banca, erano tali, “per la gravità, per la natura, per la rilevanza dell’elemento intenzionale, per i riflessi sul piano reputazione e per la recidività”, da integrare la violazione dei principi di buona fede e del codice etico della banca;

che l’impugnativa del licenziamento davanti al Tribunale di Taranto veniva respinta, con pronuncia poi confermata dalla sentenza n. 287/2015 della Corte d’Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto;

che la Corte territoriale, oltre a valutare come tempestiva la contestazione, riteneva che giustamente i fatti fossero stati ritenuti comprovati dal Tribunale, sulla base delle emergenze documentali e testimoniali;

che, quanto alla valutazione di proporzionalità, la Corte riteneva che la delicatezza delle funzioni di cassiere non consentisse alcuna favorevole valorizzazione dell’assenza di precedenti disciplinari nel corso della trentennale carriera del D.G.;

che, rispetto agli analoghi comportamenti tenuti dal ricorrente nel mese precedente il fatto perseguito, la Corte sosteneva che essi non fossero stati contestati come recidiva, ma solo al fine di ulteriormente evidenziare il rischio alla reputazione della banca, affermando altresì che la motivazione che sorreggeva il licenziamento ne prescindeva;

che avverso la sentenza della Corte d’Appello il D.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui ha resistito la Banca con controricorso, poi illustrato da memoria;

Considerato

che con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 5 della legge 604/1966, per essere mancato un completo accertamento dei fatti contestati, anche sotto il profilo intenzionale, con decisione finale che si è posta così in contrasto con la regola sull’onere della prova, secondo cui è a carico del datore la dimostrazione della fondatezza degli addebiti;

che con il secondo motivo si sostiene la violazione dell’art. 2119 c.c., per essersi ritenuta sussistere una giusta causa di licenziamento, omettendosi qualsivoglia indagine rispetto al reale andamento dei fatti ed ancora in assenza di ogni verifica in ordine all’intenzionalità dei comportamenti, del danno alla parte datoriale menzionato nella contestazione e dei precedenti disciplinari, in realtà insussistenti;

che con il terzo motivo si allega la violazione dell’art. 7 L. 300/1970 per avere la Corte d’Appello affermato, in difformità dal vero, che la motivazione del licenziamento prescinderebbe dalla recidiva;

che con il quarto motivo viene censurata la pronuncia di appello per violazione dell’art. 7 della legge n. 300/1970 e dell’art. 2106 c.c., avendo la Corte territoriale espresso un’errata valutazione rispetto al requisito di proporzionalità della sanzione;

che il primo motivo attiene alla fondatezza dell’addebito e va disatteso;

che la Corte territoriale, in difformità da quanto dedotto con il ricorso per cassazione ha pienamente svolto, in linea con il motivo di appello da essa riepilogato, l’accertamento dei fatti inerenti l’appropriazione dei 50 euro da parte del lavoratore e dell’intenzionalità dell’accaduto;

che, infatti, l’intera motivazione della sentenza impugnata si articola sottolineando come il fatto che la banconota da 50 euro fosse stata conservata dal D.G. nel cassetto della propria scrivania non escludesse il verificarsi di un’appropriazione, la quale prescinde dalla durata della stessa e dal luogo ove le cose altrui siano state conservate;

che la Corte prosegue poi confutando la tesi del D.G. secondo cui tutto sarebbe stato da ridurre ad un errore materiale, evidenziandosi come il ricorrente avesse posto in essere comportamenti atti a rimediare all’accaduto solo dopo che il cliente nei giorni successivi sollevò le proprie rimostranze, così evidentemente intendendosi sottolineare come l’intento originario fosse quello di sottacere quanto posto in essere;

che la Corte ha anche positivamente apprezzato, condividendo la valutazione del Tribunale nel senso che si fosse trattato di un anomalo “strafare”, la sussistenza degli ulteriori comportamenti, anch’essi fatti oggetto di contestazione, consistiti nell’indebita formazione e sottoscrizione, dopo che era emerso l’accaduto, di una distinta di versamento di quei 50 euro a nome del cliente;

che pertanto non vi è stata alcuna violazione delle regole sull’onere della prova, né rispetto all’apprezzamento della causa che motivava il recesso, essendovi stato positivo accertamento delle condotte e della loro intenzionalità;

che gli altri motivi possono essere esaminati congiuntamente ed attengono alla qualificazione dell’addebito in termini di giusta causa e quindi al piano della gravità dell’inadempimento e della proporzionalità della sanzione;

che, rispetto all’assenza di verificazione dei danni reputazionali menzionati nella lettera di licenziamento, come anche rispetto all’insussistenza di danni patrimoniali, il ricorrente non ha dimostrato, attraverso la trascrizione dei corrispondenti passaggi dei propri atti, di avere sul punto sollecitato l’esame della Corte d’Appello per la revisione, in ipotesi, di un’omessa o errata valutazione del Tribunale in tal senso;

che, da quest’ultimo punto di vista, vi è difetto di specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza, in violazione dell’art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c. (Cass. 24 agosto 2016, n. 17315; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 11 gennaio 2007, n. 324) e si insiste su un profilo rispetto al quale, non essendo dimostrata la devoluzione presso il giudice di appello, non può affermarsi una rituale riproposizione o ripresa in sede di legittimità;

che, rispetto alla questione sulla recidiva, il motivo si fonda su una non corretta comprensione della sentenza impugnata;

che, infatti, nell’affermare che la motivazione del licenziamento prescinderebbe dalla predetta recidiva, la Corte non intendeva sostenere, in difformità dal vero, che della reiterazione di condotte non vi fosse menzione nell’atto espulsivo;

che la motivazione muove invece dalla considerazione che il richiamo ai precedenti, contenuto nella contestazione, costituiva soltanto un modo per “ulteriormente evidenziare” il rischio alla reputazione della banca, attraverso il richiamo ad addebiti “consimili”, sicché andava condiviso l’apprezzamento del Tribunale secondo cui la questione era in realtà irrilevante, perché, al di là delle reiterazione, il comportamento contestato era “di per sé sufficiente a giustificare il recesso datoriale” (così, nei virgolettati, la sentenza impugnata);

che in tal modo la Corte territoriale, oltre a ricostruire la vicenda disciplinare riferendo la questione sui precedenti non all’addebito, ma alla valutazione della sua gravità, ne ha ritenuto la portata essenzialmente aggiuntiva (“ulteriormente evidenziare”) rispetto alle altre valutazioni del medesimo profilo;

che tali considerazioni, svolte in relazione all’atto di contestazione, non possono essere considerate come fini a se stesse, andando esse invece coordinate con la immediatamente successiva affermazione secondo cui la motivazione del licenziamento prescindeva dalla recidiva, nel senso che appunto anche tale motivazione, così come la contestazione, non si sorreggeva sulle predette reiterazioni, ma sul comportamento appropriativo e che il richiamo alla “recidività”, operato nell’atto espulsivo, costituisce anch’esso passaggio ad abundantiam, volto ad “ulteriormente evidenziare” il pregiudizio, sicché doveva ritenersi che la motivazione del licenziamento prescindesse dalla reiterazione dei comportamenti, nel senso che essa era autosufficiente e quindi non restava inficiata dalla impossibilità, a fronte della (pacifica) archiviazione adottata dalla banca, di considerare tali precedenti;

che così facendo, la Corte ha in sostanza avallato la ricorrenza di gravità dell’addebito, pur senza il riferimento alla recidiva, ritenendo che in tal senso fosse anche la motivazione dell’atto di recesso;

che, rispetto all’assenza di precedenti, la Corte territoriale ha motivato espressamente, ritenendo che essa fosse tale da “non consentire alcuna attenuazione del giudizio di gravità” (così la sentenza impugnata); che tali complessive valutazioni, risultando non implausibili e quindi non tali da integrare una motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria (in ipotesi rilevante ex art. 360 n. 4 c.p.c.), attengono all’ambito esclusivo del giudizio di merito sul significato dell’atto di licenziamento e sulla gravità della violazione e non sono suscettibili di censura in questa sede, tenuto conto dei limiti di cui al testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., qui applicabile ratione temporis, secondo cui la censura motivazionale resta limitata al caso, non ricorrente, dell’omesso esame di un fatto decisivo (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053);

che l’insistenza del ricorrente rispetto all’inadeguatezza della valutazione di proporzionalità, posto quanto sopra, si traduce altresì in una mera istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice del merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. (Cass. S.U. 25 ottobre 2013, n. 24148);

che pertanto il ricorso va rigettato, con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.