CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 aprile 2018, n. 9239
Cartella esattoriale per contributi Inps – Prescrizione del debito contributivo – Ricorso inammissibile – Questione non affrontata nella sentenza impugnata – Omessa indicazione dell’atto difensivo e del momento processuale in cui la questione sarebbe stata introdotta
Rilevato
che con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 16.5.2012, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, accogliendo l’opposizione a cartella esattoriale proposta da F.S. per contributi Inps gestione commercianti, periodo 2001-2004, ritenendo prescritto il debito contributivo relativo al periodo 1.7.2001-30.9.2002 in considerazione della comunicazione inoltrata dall’Istituto previdenziale il 19.12.2007;
che avverso detta sentenza la S. propone ricorso affidato ad un motivo e l’Inps ha i depositato procura ad litem,
Considerato
che con l’unico motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.) lamentando l’omessa valutazione, da parte della Corte distrettuale, della eccezione di inidoneità all’interruzione della prescrizione della comunicazione Inps del 19.12.2007 (oltre che di quelle dell’ 1.12.2008, 9.2.2008, 19.5.2009), essendo le stesse prive di formale diffida ad adempiere;
che il ricorso è inammissibile trattandosi di questione che non risulta affatto affrontata nella sentenza impugnata e la ricorrente non indica in quale atto difensivo e in quale momento processuale la questione sarebbe stata introdotta in primo grado ed i motivi con i quali è stata riproposta al giudice del gravame (limitandosi a sostenere di aver contestato, in sede di appello, l’efficacia interruttiva delle comunicazioni senza, peraltro, riportare, per estratto, il testo dell’atto di appello), con ciò violando gli oneri di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. n. 23675 del 2013; n. 23073 del 2015).
che, inoltre, l’omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di Cassazione attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” e della violazione dell’art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., giacché queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa (cfr. Cass. nn. 12952/2007, 21165/2013, 7871/2012, 329/2016);
che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.