CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 aprile 2018, n. 9242
Avvocati – Compensi professionali – Preventivo in forma scritta – Successivo conferimento del mandato – Implicita accettazione del preventivo – Applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 – Esclusione
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 13/02/2015 l’avv. G.S. ha proposto reclamo dinanzi al Tribunale di Brindisi avverso il decreto di liquidazione dei compensi reso dal Giudice delegato al fallimento di C.R. S.c.p.a., lamentando la mancata applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 relativamente alle spese professionali.
Con decreto del 15/10/2015 il Tribunale ha rigettato il reclamo, affermando, per quanto ancora interessa, che l’art. 1 del D.M. 55/2014 prevede l’applicazione dei parametri ivi stabiliti in ogni caso di mancata determinazione in forma scritta del compenso, circostanza che non ricorre nel caso di specie perché l’avv. S. ha concordato il proprio compenso con la curatela mediante la stipulazione di un preventivo scritto: ne deriva che egli non può invocare i parametri stabiliti dal citato decreto.
Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione G.S. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso, accompagnato da memoria, la Curatela.
Con il primo motivo vengono denunciate l’errata valutazione delle prove documentali e l’errata motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, in quanto il compenso proposto dall’avv. S. non è mai stato accettato dalla Curatela, per cui non esiste alcuna determinazione contrattuale del compenso medesimo.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 1, D.M. 55/2014 nonché dell’omesso esame circa un fatto decisivo, perché, da un lato, la Curatela stessa non ha adempiuto agli impegni stabiliti nel preventivo, mancando di corrispondere il previsto acconto pari al 20% del compenso totale; dall’altro, avendo l’avv. S. cessato il rapporto professionale prima del completamento dell’incarico, il giudice avrebbe dovuto liquidare il compenso dell’attività svolta sulla base del parametro delle tariffe professionali, anziché basarsi sul preventivo concordato.
In primo luogo, il Collegio prende atto che la proposta del Consigliere relatore comunicata alle parti contiene un refuso, in quanto trattasi in realtà di manifesta “infondatela” del ricorso e non, invece, di manifesta “fondatela”, com’è reso evidente dalla breve motivazione contenuta nella proposta medesima, volta chiaramente ad esplicitare le ragioni della ritenuta infondatezza delle doglianze formulate; ciò esclude che possa configurarsi una lesione del diritto di difesa del ricorrente (cfr., sul punto, Cass. n. 23738/2017, par. 1).
Il ricorso è, conformemente alla proposta del Consigliere relatore, manifestamente infondato.
I parametri dei compensi all’avvocato stabiliti dal D.M. 55/2014 trovano applicazione, ai sensi dell’art. 1 dello stesso, «quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinatone consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2».
Nel caso di specie l’avv. S. ha concordato il proprio compenso con la curatela mediante la stipulazione di un preventivo in forma scritta, che risulta integrato dal successivo conferimento del mandato e, dunque, dal consenso manifestato nei confronti di suddetto preventivo. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha escluso che egli potesse invocare l’applicazione dei parametri stabiliti dal citato D.M. Quanto alla circostanza che il rapporto professionale sia cessato prima del completamento dell’incarico, il giudice a quo ha fatto corretta applicazione dell’art. 7 del D.M. 55/2014, che per i giudizi iniziati ma non compiuti prevede che «si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale», secondo un criterio proporzionale e sulla base della prestazione professionale effettivamente espletata.
Il dedotto mancato versamento, da parte della Curatela, dell’anticipo pari al 20% del compenso pattuito nel preventivo, costituisce una questione nuova implicante apprezzamenti di fatto preclusi a questa Corte, ed è pertanto inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3000 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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