CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32268 – Le plusvalenze realizzate sulle partecipazioni risultano esenti da imposizione (in tutto o limitatamente al 60 per cento della plusvalenza realizzata, a seconda delle caratteristiche soggettive del cedente) e, simmetricamente le minusvalenze risultano indeducibili