CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32334
Lavoro – Risarcimento danno non patrimoniale – Mancato svolgimento dell’attività di istruttore di tennis
Rilevato
che, con sentenza pubblicata in data 8.11.2013, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede emessa il 10.12.2009, ha dichiarato non dovuta la somma riconosciuta in primo grado a M.A. a titolo di lucro cessante da mancato svolgimento dell’attività di istruttore di tennis, ed ha riconosciuto il diritto del lavoratore alla personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura del 10%, condannando la società I. S.r.l. a corrispondere al dipendente la somma ulteriore di Euro 12.500,00, determinata equitativamente e comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria;
che avverso tale sentenza M.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui I. S.r.l. ha resistito con controricorso;
che il P.G. non ha formulato richieste
Considerato
che, preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione l’originale dell’atto di rinunzia al ricorso sottoscritto dai difensori di M.A., avv.ti G.B. e M.R., con contestuale accettazione sottoscritta dal legale rappresentante della I. S.r.l., U.P., in data 29.10.2018;
che sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l’estinzione del giudizio;
che la condotta processuale tenuta dalle parti, diretta alla definizione non contenziosa del procedimento, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; spese compensate.