CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32980 – Ai sensi dell’articolo 2112 c.c. per avere un trasferimento d’azienda è necessario che l’oggetto del trasferimento sia un’attività economica strutturata che già prima del trasferimento abbia determinate caratteristiche di entità organizzata e idonea alla produzione di beni e servizi, la quale deve conservare la propria identità anche a seguito del passaggio al nuovo imprenditore